Corte costituzionale
Sentenza n. 1/1969
Corte cost., sent. 24 gennaio 1969, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/1969
- Data di deposito
- 24 gennaio 1969
- Data di decisione
- 15 gennaio 1969
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:1
Norme oggetto del giudizio
- art. 571, codice di procedura penale 1930
- art. 571, comma 1, codice di procedura penale 1930
- art. 1, legge n. 504 del 23 maggio 1960
Parametri
Massime
Massima n. 3082
La Corte costituzionale, secondo la sua costante giurisprudenza, non puo' sindacare la sussistenza dei presupposti processuali richiesti per la valida instaurazione del giudizio a quo. Deve, pertanto, essere disattesa, nel caso, l'eccezione di inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale il giudice a quo non avrebbe potuto pronunciarsi (nel corso del procedimento civile innanzi a lui pendente) sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 571 cod. proc. pen. (riparazione di errori giudiziari) essendo questa di competenza del giudice penale.
Massima n. 3083
L'ultimo comma dell'art. 24 della Costituzione enuncia un principio di altissimo valore etico e sociale, che va riguardato - sotto il profilo giuridico - quale coerente sviluppo del piu' generale principio di tutela dei "diritti inviolabili dell'uomo", assunto in Costituzione tra quelli che stanno a fondamento dell'intero ordinamento repubblicano e specificantesi, a sua volta, nelle garanzie costituzionalmente apprestate ai singoli diritti individuali di liberta', ed anzitutto e con piu' spiccata accentuazione a quelli tra essi che sono immediata e diretta espressione della personalita' umana. Nel quadro del sistema risultante da tali principi costituzionali la norma dell'art. 24 della Costituzione, prescrivendo che la legge debba determinare "le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari", assume una portata sostanzialmente innovatrice rispetto alla preesistente legislazione italiana, nella quale tale riparazione finiva per ridursi alla sola revisione delle sentenze irrevocabili di condanna, che fosse posteriormente riconosciuta ingiusta, cui poteva tutt'al piu' accompagnarsi, in una ristretta serie di casi, una "riparazione pecuniaria a titolo di soccorso".
Massima n. 3084
Il principio della riparazione degli errori giudiziari, per la sua formulazione in termini estremamente generali, postula l'esigenza di appropriati interventi legislativi, indispensabili per conferirgli concretezza e determinatezza di contorni, dandogli cosi' pratica attuazione: cio' traspare, del resto, quando non e' esplicitamente dichiarato, dagli stessi lavori parlamentari che sboccarono nella legge 23 maggio 1960, n. 504, come pure dai progetti successivamente presentati e dalle relazioni illustrative dei proponenti.
Massima n. 3085
Poiche' la natura dell'ultimo comma dell'art. 24 della Costituzione - trattandosi di una disposizione rivolta al legislatore cui prescrive il raggiungimento di un certo fine e percio' l'adozione di discipline conformi al principio affermato e idonee a renderlo effettivamente operante - non osta all'esercizio del sindacato di legittimita' costituzionale, ne deriva che ove la nuova disciplina legislativa fosse in contrasto con il principio stesso, dovrebbe essere dichiarata costituzionalmente illegittima.
Massima n. 3086
Una legge che si limiti a dare attuazione parziale, o un inizio di attuazione, ad un principio costituzionale non per questo puo' dirsi incostituzionale, purche' non sia tale da precludere comunque ulteriori estensioni dell'istituto ad altre e diverse ipotesi, oltre quella regolata: nella specie questa ultima circostanza non si verifica per la legge 23 maggio 1960, n. 504, come venne anche esplicitamente affermato durante la discussione parlamentare del relativo disegno di legge. Nell'ipotesi di una legge, come quella citata, che si limiti a dare attuazione parziale, o un inizio di attuazione, ad un principio costituzionale, la necessita' di norme legislative di attuazione, almeno e sicuramente per gli aspetti in largo senso strumentali del principio stesso, sta a mostrare come una eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale che si fondasse sulla sola parziarieta' della disciplina rischierebbe di condurre ad un regresso della situazione normativa, riaprendo un vuoto che non sarebbe colmabile in sede di interpretazione.
Massima n. 3087
Per quanto riguarda il principio costituzionale sulla riparazione degli errori giudiziari, l'interposizione di norme legislative di attuazione si rivela, a ben guardare, necessaria anche per gli aspetti sostanziali dell'istituto, poiche' ne' la dizione testuale della norma, ne' le risultanze dei lavori preparatori consentono di ritenere con sufficiente certezza che il Costituente abbia in realta' aderito ad una nozione di errore giudiziario che abbia esclusivo riferimento alla materia penale - come potrebbe trarsi dagli atti della Costituente e sarebbe piu' conforme alla tradizione dottrinale - o ad una nozione che si estenda invece all'intero campo della funzione giurisdizionale - come potrebbe argomentarsi dalla collocazione della norma nel contesto di un articolo che ha riguardo in tutte le sue restanti disposizioni a qualsiasi tipo e specie di giudizi - "e anche limitatamente alla materia penale, ad una nozione che si risolva nel solo errore di giudicato, o che comprenda anche l'ipotesi di chi sia stato riconosciuto innocente in istruttoria o a seguito di pubblico dibattimento, dopo aver subito una privazione di liberta' personale. Il coordinamento della disposizione dell'ultimo comma dell'art. 24 con l'art. 13 della Costituzione, che ne sottolinea l'aspetto di rafforzamento ed ulteriore presidio della garanzia della liberta' personale, non offre argomento decisivo in favore di una nozione dell'errore giudiziario, che, pur limitatamente alla materia penale, comprenda anche l'ipotesi di chi sia stato riconosciuto innocente in istruttoria o a seguito di pubblico dibattimento dopo aver subito una privazione di liberta' personale, in quanto lo stesso art. 13 riproporrebbe a sua volta il problema, che spetta al legislatore risolvere, se l'istituto in esame debba restringersi ai casi in cui sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, o debba invece comprendere qualunque caso di carcerazione preventiva, ingiustamente scontata.
Massima n. 3088
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 571, primo comma, del codice di procedura penale (riparazione degli errori giudiziari), cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 23 maggio 1960, n. 504, e delle disposizioni conseguenti, sollevata con riferimento all'art. 24, quarto comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 571, primo comma, del Codice di procedura penale, così come modificato dall'art. 1 della legge 23 maggio 1960, n. 504, e delle disposizioni conseguenti, sollevata con ordinanza del 15 dicembre 1966 dal tribunale di Milano, in riferimento all'art. 24, quarto comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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