Corte costituzionale
Ordinanza n. 14/1969
Corte cost., ord. 10 febbraio 1969, n. 14
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 14/1969
- Data di deposito
- 10 febbraio 1969
- Data di decisione
- 30 gennaio 1969
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:14
Norme oggetto del giudizio
- art. 317, comma 2, dell'all.f, legge n. 2248 del 20 marzo 1965
Parametri
- art. 26, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 25, Costituzione
Massime
Massima n. 3117
Riproposta una questione di legittimita' costituzionale analoga ad altra gia' dichiarata inammissibile, con sentenza, per difetto assoluto di rilevanza nel giudizio a quo, la questione stessa, se nel caso valgono le stesse ragioni enunciate nella precedente sentenza e non risultino motivi per una diversa decisione, va dichiarata, con ordinanza, manifestamente infondata.
Massima n. 3118
E' manifestamente inammissibile per difetto assoluto di rilevanza gia' dichiarato con la sentenza n. 73 del 1968, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 317, comma secondo, della legge 20 marzo 1865, all. F, (contenente il "testo delle leggi sui lavori pubblici") sollevata, per violazione del principio costituzionale della riserva di legge in materia penale, nel corso di un giudizio su contravvenzioni previste dal regolamento di polizia ferroviaria 31 ottobre 1873, n. 1687, sul presupposto, gia' escluso dalla Corte costituzionale con la suddetta sentenza per essere il regolamento anteriore alla Costituzione, che l'eventuale dichiarazione di incostituzionalita' della norma denuciata della legge del 1865 (sulla quale si basa il regolamento del 1873) comporterebbe la illegittimita' e quindi la disapplicazione, nel giudizio a quo, delle norme del regolamento sui reati in esso contestati.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, contenente il "testo delle leggi sui lavori pubblici", sollevata dalle ordinanze del tribunale di Roma, del pretore di Ferrara, del pretore di Milano, del pretore di Pontremoli, del tribunale per i minorenni di Firenze e del pretore di Firenze in riferimento agli artt. 25, 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI
- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE.
Testo integrale
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