Corte costituzionale
Sentenza n. 98/1968
Corte cost., sent. 10 luglio 1968, n. 98
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 98/1968
- Data di deposito
- 10 luglio 1968
- Data di decisione
- 2 luglio 1968
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:98
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
- art. 29, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
- art. 35, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
- art. 46, comma 1, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
- art. 47, comma 3, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
- art. 5, comma 2, n.3, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
Parametri
- art. 21, Costituzione
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 24, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 2963
Cfr.: sent. 11/1968.
Massima n. 2964
Le ragioni che rendono costituzionalmente legittimo l'obbligo di iscrizione nell'albo dei giornalisti, per i direttori o vice direttori responsabili, vanno ricercate nella esigenza di rendere cosi' possibile la vigilanza sulle attivita' svolte dai predetti da parte dell'Ordine. Poiche' tale vigilanza e' resa possibile con la semplice iscrizione all'albo, indipendentemente dal fatto che si tratti dell'elenco dei professionisti o di quello dei pubblicisti, aggiungere, come fa il primo comma dell'art. 46 della legge n. 69 del 1963, l'ulteriore vincolo di scelta dei direttori o vice direttori responsabili di un quotidiano di un periodico o di un'agenzia di stampa fra gli iscritti nell'elenco dei professionisti - con esclusione di quelli iscritti nell'elenco dei pubblicisti - significa aggravare il limite posto alla liberta' garantita dall'art. 21 Cost., senza un'adeguata giustificazione razionale. Pertanto, la disposizione dell'art. 46, primo comma, della legge n. 69 del 1963 deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 21 della Costituzione. Cfr.: Sent. n. 11/1968.
Massima n. 2965
In applicazione all'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale del terzo comma dell'art. 47 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nella parte in cui esclude, nell'ipotesi in cui la direzione di quotidiani o periodici di partito, movimento politico o organizzazione sindacale sia affidata ad un direttore non iscritto all'albo, che vice direttore del quotidiano possa essere un iscritto nell'elenco dei pubblicisti e che vice direttore del periodico possa essere un iscritto nell'elenco dei professionisti.
Massima n. 2966
Poiche' l'art. 5, comma secondo, n. 3, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, fa rinvio alla legge sull'ordinamento professionale e, quindi, agli artt. 46 e 47 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nel testo quale viene ad essere a seguito della presente dichiarazione di parziale illegittimita', la questione sollevata in proposito dal giudice a quo deve essere dichiarata non fondata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti;
2) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude che possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti;
3) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29, 34 e 35 della citata legge, sollevata in riferimento all'art. 21 della Costituzione;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma secondo n. 3, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, contenente disposizioni sulla stampa, sollevata in riferimento all'art. 21 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.
Testo integrale
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