Corte costituzionale
Sentenza n. 97/1968
Corte cost., sent. 10 luglio 1968, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 97/1968
- Data di deposito
- 10 luglio 1968
- Data di decisione
- 2 luglio 1968
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:97
Norme oggetto del giudizio
- art. 139, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 130, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 138, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
Parametri
Massime
Massima n. 2961
L'art. 53 della Costituzione, nello stabilire che tutti devono concorrere alla spesa pubblica, fa riferimento alla "capacita' contributiva" dei soggetti e con cio', mentre da un lato impone che a maggior capacita' corrisponda un maggior concorso da realizzarsi con il criterio della progressivita', dall'altro esclude che l'obbligo tributario possa sorgere ove tale capacita' manchi del tutto. Non e' quindi esatto che l'art. 53 Cost. esiga che ad ogni reddito, indipendentemente dalla sua entita', debba necessariamente corrispondere un prelievo di imposta. D'altra parte il principio di eguaglianza sostanziale, di cui all'art. 3, comma secondo, Cost., al quale lo Stato deve ispirarsi anche nell'uso dello strumento fiscale, presuppone (fra l'altro) che a nessuno l'imposizione fiscale tolga quei mezzi che appaiono indispensabili alle fondamentali esigenze dell'uomo. Non contrastano, quindi, ed anzi trovano fondamento, in tali principi gli artt. 130 e 139 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (e successive modifiche), in virtu' dei quali i cittadini con reddito inferiore a lire 960 mila sono esenti dall'imposta complementare e l'importo dovuto a titolo di imposta complementare non puo' mai superare la differenza tra il reddito complessivo e le lire 960 mila. Ed e' percio' infondata la questione di legittimita' costituzionale di tali disposizioni, sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, sotto il profilo di una pretesa ingiustificata disparita' di trattamento a scapito dei contribuenti percettori di redditi di poco o di molto superiori a tale cifra.
Massima n. 2962
Nel sistema dell'imposta complementare le quote detraibili di cui all'art. 138 T.U. appr. con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (lire 50 mila per ogni familiare a carico e detrazione fissa di lire 240 mila) non vengono in considerazione come parte del C.D. minimo vitale, ma costituiscono un'agevolazione tributaria, spettante a tutti i contribuenti, indipendentemente dall'ammontare dei loro redditi, sicche' per la sua legittimita' costituzionale basta che, nel rispetto del principio di eguaglianza, essa sia - come in effetti e' - concessa a tutti i contribuenti che si trovano nelle stesse condizioni. Ne' vale in contrario il rilievo che ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 138, in caso di separazione personale il coniuge tenuto a corrispondere, in base a sentenza o ad atto certo, una somma all'altro coniuge al quale i figli sono stati affidati, e' ammesso a detrarla per l'intero ammontare, poiche' detta annualita' (in virtu' di altro comma dello stesso art. 138) viene computata fra i redditi del coniuge che la riceve. La misura delle quote detraibili, comunque, non puo' essere sindacata dalla Corte, la determinazione di essa scaturendo da complessive valutazioni discrezionali di competenza del legislatore. Non e' percio' fondata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del suddetto art. 138, sollevata in base all'assunto che le quote detraibili ivi previste apparirebbero meramente simboliche e non idonee ad una effettiva discriminazione tra le varie categorie di contribuenti, con o senza carico di famiglia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 130, 138, primo comma, e 139, secondo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, contenente il testo unico delle leggi sulle imposte dirette, sollevata dalla Commissione distrettuale di Viterbo in riferimento all'art. 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.
Testo integrale
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