Corte costituzionale

Sentenza n. 94/1968

Corte cost., sent. 10 luglio 1968, n. 94

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
94/1968
Data di deposito
10 luglio 1968
Data di decisione
2 luglio 1968
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:94

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige del 6 dicembre 1967

Parametri

Massime

Massima n. 2952

Non vi e ' violazione dell'art. 81 della Costituzione, qualora siano trasferiti ad un nuovo mutuo i mezzi di copertura, esistenti di fatto e permanenti, dopo la cessazione della spesa relativa ad un precedente mutuo. L'economia di bilancio, derivante dalla riduzione o dalla cessazione di una spesa, costituisce mezzo valido di copertura per nuove spese, allorche' appaia sufficientemente sicura secondo le previsioni. (Vedi anche sentenza n. 1 del 1966).

Massima n. 2953

Non e' esatto che soltanto la cessazione di una spesa continuativa puo' dare certezza o garanzia di buona copertura: quando il legislatore fa una previsione dei mezzi occorrenti per le esigenze degli anni futuri e ritiene una economia di bilancio sicura ed idonea, il sindacato di costituzionalita' non puo' essere fondato su siffatti schemi ma deve arrestarsi alla constatazione della sussistenza di una attendibilita' di effettiva economia. (La Corte dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale del disegno di legge 15 novembre - 6 dicembre 1967 della Regione Trentino-Alto Adige per il quale l'ulteriore spesa di 370 milioni di lire occorrenti per la costruzione dell'edificio del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano, trova copertura in un mutuo da estinguere in venti semestralita' e al pagamento delle relative rate si provvede mediante una aliquota della disponibilita' di bilancio derivante dalla cessazione dell'onere di 43 milioni, per l'ammortamento di un precedente mutuo di 600 milioni, autorizzato con legge regionale 31 gennaio 1956, n. 3).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del disegno di legge approvato dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 15 novembre 1967 e riapprovato, in seguito a rinvio, il 6 dicembre 1967, concernente "ulteriore autorizzazione di spesa per la costruzione dell'edificio sede del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano", proposta in riferimento all'art. 81 della Costituzione col ricorso indicato in epigrafe del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

Testo integrale

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