Corte costituzionale

Sentenza n. 92/1968

Corte cost., sent. 10 luglio 1968, n. 92

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
92/1968
Data di deposito
10 luglio 1968
Data di decisione
2 luglio 1968
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:92

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 641 del 28 luglio 1967
  • art. 1, comma 4, legge n. 641 del 28 luglio 1967

Parametri

  • art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 5, Costituzione
  • art. 59, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 11, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 116, Costituzione
  • art. 13, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 2945

L'attivita' legislativa ed amministrativa delle Regioni trova un limite di carattere generale nel rispetto degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica: pertanto, la competenza ad emanare una legge di pianificazione relativa al settore dell'edilizia scolastica spetta allo Stato, che ha il compito di provvedere alla cura degli interessi generali e al coordinamento con essi di quelli particolari, al fine del rispetto dell'autonomia degli enti locali entro il quadro dell'unita' dello Stato.

Massima n. 2946

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale proposte nei confronti della legge 28 luglio 1967, n. 641, recante "nuove norme per l'edilizia scolastica ed universitaria e piano finanziario di intervento per il quinquennio 1967-1971", riguardanti la legge nella sua integrita' ed in particolare gli artt. 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 24 e 25, in riferimento agli artt. 5 e 116 della Costituzione e 4, 11, 13 e 59 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige, n. 641, dovendo escludersi nella legge impugnata la mancanza delle norme di coordinamento delle competenze statali con quelle regionali.

Massima n. 2947

La legge n. 641 del 28 luglio 1967, recante "nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario di intervento per il quinquennio 1967-1971" assicurando l'intervento degli organi regionali e provinciali nella compilazione ed esecuzione dei programmi, e' idonea a soddisfare il rispetto della loro competenza ed autonomia: pertanto non e' fondata la richiesta della Regione Trentino-Alto Adige di ottenere, al fine di provvedere in proprio all'attuazione del piano entro il suo territorio, la disponibilita' della quota ripartita dei fondi stanziati dallo Stato per la pianificazione relativa all'edilizia scolastica.

Massima n. 2948

La Regione Trentino-Alto Adige non subisce alcuna menomazione alla sua autonomia per l'inclusione del suo territorio nell'ufficio scolastico interregionale di Venezia: tale ufficio difatti ha compiti esclusivamente statali con funzioni di coordinamento burocratico ed esecutivo, senza alcuna attribuzione di poteri decisori che sono deferiti ai comitati regionali e a quello centrale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara cessata - nei limiti indicati in motivazione -la materia del contendere per le questioni di legittimità costituzionale proposte col ricorso indicato in epigrafe nei confronti degli artt. 6 e 8 della legge 28 luglio 1967, n. 641, recante "nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971";

b) dichiara non fondate le rimanenti questioni di legittimità costituzionale proposte con lo stesso ricorso nei confronti della medesima legge, nella sua integrità e nei suoi artt. 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 24 e 25, in riferimento agli artt. 5 e 116 della Costituzione e 4, 11, 13 e 59 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

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