Corte costituzionale

Sentenza n. 88/1968

Corte cost., sent. 5 luglio 1968, n. 88

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
88/1968
Data di deposito
5 luglio 1968
Data di decisione
2 luglio 1968
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:88

Norme oggetto del giudizio

  • art. 110, comma 1, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 2936

Il presupposto da cui muove l'ordinanza di rimessione, ai fini della rilevanza della questione, attenendo al merito del giudizio a quo, non puo' essere sindacato dalla Corte neppure ai fini di accertare se il giudice, nel motivare sulla rilevanza, abbia applicato inesattamenete o violato la legge. (Nella fattispecie il pretore, muovendo dal presupposto che l'indicazione dei giuochi proibiti, prevista dall'art. 110, primo comma, del T.U. delle leggi di p.s., costituirebbe un'integrazione del precetto penale, ha esattamente definito i termini della questione, deducendo che l'eventuale dichiarazione di illegittimita' della disposizione denunziata, farebbe venir meno le conseguenze penali per l'omessa esposizione della tabella). Conforme: sent. 15/1966; 44/1960.

Massima n. 2937

L'art. 110, primo comma del T.U. leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, nell'imporre all'esercente una sala da bigliardo o da giuoco di tenere esposta la tabella, vidimata dal questore, con l'indicazione dei giuochi proibiti e di quelli vietati nel pubblico interesse, vincola ad un obbligo di fare che prescinde dal contenuto, anche se parzialmente illegittimo, della tabella. Ne consegue che non sorge il problema della legittimita' dell'attribuzione al questore del potere di compilare la tabella. Se poi questa illegittimita' includa giuochi consentiti, in favore del trasgressore soccorre la garanzia giurisdizionale del sindacato dello stesso giudice penale. E' pertanto da escludere la violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, primo comma, del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, sollevata con ordinanza del 23 novembre 1966 del pretore di Imola, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

Testo integrale

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