Corte costituzionale
Sentenza n. 88/1968
Corte cost., sent. 5 luglio 1968, n. 88
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 88/1968
- Data di deposito
- 5 luglio 1968
- Data di decisione
- 2 luglio 1968
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:88
Norme oggetto del giudizio
- art. 110, comma 1, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 25, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 2936
Il presupposto da cui muove l'ordinanza di rimessione, ai fini della rilevanza della questione, attenendo al merito del giudizio a quo, non puo' essere sindacato dalla Corte neppure ai fini di accertare se il giudice, nel motivare sulla rilevanza, abbia applicato inesattamenete o violato la legge. (Nella fattispecie il pretore, muovendo dal presupposto che l'indicazione dei giuochi proibiti, prevista dall'art. 110, primo comma, del T.U. delle leggi di p.s., costituirebbe un'integrazione del precetto penale, ha esattamente definito i termini della questione, deducendo che l'eventuale dichiarazione di illegittimita' della disposizione denunziata, farebbe venir meno le conseguenze penali per l'omessa esposizione della tabella). Conforme: sent. 15/1966; 44/1960.
Massima n. 2937
L'art. 110, primo comma del T.U. leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, nell'imporre all'esercente una sala da bigliardo o da giuoco di tenere esposta la tabella, vidimata dal questore, con l'indicazione dei giuochi proibiti e di quelli vietati nel pubblico interesse, vincola ad un obbligo di fare che prescinde dal contenuto, anche se parzialmente illegittimo, della tabella. Ne consegue che non sorge il problema della legittimita' dell'attribuzione al questore del potere di compilare la tabella. Se poi questa illegittimita' includa giuochi consentiti, in favore del trasgressore soccorre la garanzia giurisdizionale del sindacato dello stesso giudice penale. E' pertanto da escludere la violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, primo comma, del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, sollevata con ordinanza del 23 novembre 1966 del pretore di Imola, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze