Corte costituzionale
Sentenza n. 73/1968
Corte cost., sent. 27 giugno 1968, n. 73
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 73/1968
- Data di deposito
- 27 giugno 1968
- Data di decisione
- 20 giugno 1968
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:73
Norme oggetto del giudizio
- art. 317, comma 2, all. F, legge n. 2248 del 20 marzo 1965
- legge n. 473 del 17 aprile 1925
- art. 9, comma 2, regio decreto legge n. 692 del 15 marzo 1923
- art. 317, comma 2, all.F, legge n. 2248 del 20 marzo 1965
- art. 64, regio decreto n. 1687 del 31 ottobre 1973
- art. 51, regio decreto n. 1687 del 31 ottobre 1973
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 134, Costituzione
Massime
Massima n. 2907
Trattandosi di illegittimita' sopravvenuta, gli effetti di una eventuale dichiarazione di illegittimita' di una norma di legge anteriore alla Costituzione, non potrebbero retroagire ad un momento anteriore a quello nel quale la legge e' divenuta incompatibile con i nuovi precetti costituzionali, ne' quindi riflettersi sulla validita' degli atti che nell'esercizio di competenza da quella norma di legge attribuita, fossero posti in essere prima del 1 gennaio 1948. Va percio' dichiarata inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 13, secondo comma, 25, secondo comma, 70, 76 e 77 Cost., nei confronti dell'art. 317, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F (contenente il "testo delle leggi sui lavori pubblici"). Una dichiarazione di illegittimita' costituzionale di tale disposizione non avrebbe infatti potuto influire sul giudizio a quo, vertente sull'applicabilita' o meno degli artt. 51 e 64 del regolamento di polizia ferroviaria: regolamento emanato bensi' in base alla norma di legge impugnata, ma prima della Costituzione (r.d. 31 ottobre 1873, n. 1687). Per ragioni del tutto analoghe va altresi' dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del R.D. 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, impugnato anch'esso per pretesa violazione del principio della riserva di legge in materia penale. Dacche' anche in questo caso oggetto del giudizio a quo era un reato previsto dagli artt. 12 e 17, lett. a, del regolamento appr. con R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, dei quali la dichiarazione di illegittimita' della suddetta norma di legge - anche se pronunciata - non avrebbe potuto impedire l'applicazione.
Massima n. 2908
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, se la norma su cui la questione verte non e' contenuta in una delle disposizioni sottoposte al giudizio della Corte, la questione stessa va dichiarata non fondata. (Principio ribadito riguardo a questione concernente l'obbligo penalmente imposto ai viaggiatori di uniformarsi alle avvertenze e agli inviti ad essi rivolti dal personale delle FF.SS., a proposito del quale era stato denunciato, fra l'altro, l'art. 317, secondo comma, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, che l'obbligo stesso non prevede).
Massima n. 15197
Oggetto delle controversie di legittimita' costituzionale di cui all'art. 134 della Costituzione sono soltanto le leggi e gli atti aventi forza di legge. Vanno pertanto dichiarate inammissibili le questioni sollevate innanzi alla Corte costituzionale nei confronti di norme contenute in regolamenti. (Nella specie, degli artt. 51 e 64 del "regolamento circa la polizia, la sicurezza e la regolarita' delle strade ferrate", appr. con R.D. 31 ottobre 1873, n. 1687, concernenti l'obbligo dei viaggiatori di uniformarsi alle avvertenze e agli inviti ad essi rivolti dal personale delle FF.SS.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, contenente il "testo delle leggi sui lavori pubblici", sollevata dalle ordinanze del pretori di Borgo San Lorenzo, di Caltanissetta, di Priverno, di Pavia e di Cagli in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 13, secondo comma, 25, secondo comma, 70, 76 e 77 della Costituzione;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della stessa disposizione di legge, sollevata dal pretore di Priverno in riferimento agli artt. 2, 13, 16 e 41 della Costituzione;
c) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 64 del R.D. 31 ottobre 1873, n. 1687, contenente il "regolamento circa la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle strade ferrate", sollevata dal pretore di Priverno in riferimento agli artt. 2, 13, 16 e 41 della Costituzione;
d) dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'art. 9, comma secondo, del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo alla a limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e commerciali", sollevata dal pretore di Busto Arsizio in riferimento all'art. 25, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
Testo integrale
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