Corte costituzionale
Sentenza n. 72/1968
Corte cost., sent. 27 giugno 1968, n. 72
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 72/1968
- Data di deposito
- 27 giugno 1968
- Data di decisione
- 20 giugno 1968
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:72
Norme oggetto del giudizio
- art. 142, regio decreto n. 787 del 18 giugno 1931
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
Massime
Massima n. 2905
Il termine "giudizio", usato nell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, deve essere inteso nel senso piu' ampio, comprensivo della generalita' dei procedimenti che si svolgono davanti a un giudice, senza che rilevi quanto, ad un piu' penetrante esame, possa risultare sulla natura di quel procedimento. Pertanto, deve ritenersi qualificato a proporre questioni di legittimita' costituzionale il giudice di sorveglianza, nell'esercizio della funzione relativa all'applicazione delle misure di sicurezza. Cfr.: anche sent. 9 maggio 1968, n. 53.
Massima n. 2906
Poiche', ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, il giudizio di legittimita' costituzionale deve aver per oggetto, esclusivamente le leggi e gli altri atti aventi forza di legge, deve essere dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 142 del regolamento per gli istituti di prevenzione e pena, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 787, la cui natura regolamentare, rivelata dalla denominazione, trova conferma nel preambolo del decreto, la' dove si fa riferimento all'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, alla deliberazione del Consiglio dei Ministri e al parere del Consiglio di Stato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142 del regolamento per gli istituti di prevenzione e pena approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 787, proposta dal giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Varese con ordinanza 4 agosto 1966.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
Testo integrale
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