Corte costituzionale

Sentenza n. 72/1968

Corte cost., sent. 27 giugno 1968, n. 72

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
72/1968
Data di deposito
27 giugno 1968
Data di decisione
20 giugno 1968
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:72

Norme oggetto del giudizio

  • art. 142, regio decreto n. 787 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 2905

Il termine "giudizio", usato nell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, deve essere inteso nel senso piu' ampio, comprensivo della generalita' dei procedimenti che si svolgono davanti a un giudice, senza che rilevi quanto, ad un piu' penetrante esame, possa risultare sulla natura di quel procedimento. Pertanto, deve ritenersi qualificato a proporre questioni di legittimita' costituzionale il giudice di sorveglianza, nell'esercizio della funzione relativa all'applicazione delle misure di sicurezza. Cfr.: anche sent. 9 maggio 1968, n. 53.

Massima n. 2906

Poiche', ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, il giudizio di legittimita' costituzionale deve aver per oggetto, esclusivamente le leggi e gli altri atti aventi forza di legge, deve essere dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 142 del regolamento per gli istituti di prevenzione e pena, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 787, la cui natura regolamentare, rivelata dalla denominazione, trova conferma nel preambolo del decreto, la' dove si fa riferimento all'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, alla deliberazione del Consiglio dei Ministri e al parere del Consiglio di Stato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142 del regolamento per gli istituti di prevenzione e pena approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 787, proposta dal giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Varese con ordinanza 4 agosto 1966.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze