Corte costituzionale

Sentenza n. 61/1968

Corte cost., sent. 6 giugno 1968, n. 61

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
61/1968
Data di deposito
6 giugno 1968
Data di decisione
22 maggio 1968
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:61

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 4, regio decreto n. 646 del 16 luglio 1905
  • art. 20, comma 5, regio decreto n. 646 del 16 luglio 1905
  • art. 20, regio decreto n. 646 del 16 luglio 1905
  • regio decreto n. 646 del 16 luglio 1905

Parametri

Massime

Massima n. 2880

Tra gli interessi della persona defunta oggetto di tutela non rientra il diritto di difesa di cui all'art. 24, comma secondo della Costituzione.

Massima n. 2881

Nell'ipotesi in cui l'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale profili una questione che, se valutata in relazione al tenore letterale dell'ordinanza stessa, sarebbe priva di qualsiasi fondamento per evidente erroneita' dei presupposti su cui si fonda, la Corte ha il potere di interpretarla in senso utile per quei profili rispetto ai quali la questione stessa, in relazione al problema della non manifesta infondatezza, potrebbe giustificare il fondamento della sollevata questione di legittimita' costituzionale.

Massima n. 2882

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, commi quarto e quinto, del T.U. delle leggi sul credito fondiario, approvato con R.D. 16 luglio 1905, n. 646, secondo cui l'istituto di credito fondiario puo' iniziare o proseguire l'espropriazione immobiliare a carico del debitore originariamente iscritto, ancorche' questi sia deceduto o abbia trasferito il bene ad altro soggetto. Infatti, premesso che il problema della titolarita' del diritto di difesa si pone non gia' nei confronti del debitore deceduto, bensi', in ipotesi, nei confronti del successore, questi trova sufficienti garanzie nel sistema della legge che, da un lato, predispone un particolare meccanismo che consente al successore del bene espropriando di diventare destinatario degli atti, e che, dall'altro, e' coordinato con le norme generali del processo di esecuzione, con la conseguenza che, in attuazione di queste, l'espropriato puo' far valere tutte le ragioni che eventualmente sussistano in suo favore.

Massima n. 2883

Le limitazioni che l'art. 20 del T.U. sul credito fondiario approvato con R.D. 16 luglio 1905, n. 646 pone all'esercizio del diritto di difesa dell'esecutato nel corso del procedimento esecutivo, non costituiscono violazione dell'art. 24, comma secondo, della Costituzione, in quanto attengono a modalita' di esercizio di tale diritto, strutturate in modo particolare, al fine di garantire e tutelare esigenze generali e pubbliche che presiedono allo svolgimento dell'attivita' di credito fondiario.

Massima n. 2884

Nell'ambito del sistema posto dalla legge sul credito fondiario (R.D. 16 luglio 1905, n. 646), l'esistenza, nel processo esecutivo, di preclusioni e decadenze, poste a garanzia dell'interesse del creditore ed a carico del debitore o del terzo e sostanzialmente intese a tutelare l'esigenza obiettiva di una giustizia efficace e sollecita, non pone i detti soggetti in una posizione diversa da quella riconosciuta al debitore iscritto, qualora gli atti esecutivi siano a lui rivolti e portati a diretta sua conoscenza. Infatti, dal complesso delle disposizioni speciali e di diritto comune, e' assicurato quel presupposto (conoscenza o agevole conoscibilita') che, nell'assenza di termini eccessivamente brevi e di operazioni preparatorie eccessivamente complesse, toglie alle preclusioni ed alle decadenze l'astratta potenzialita' ad incidere sul diritto di difesa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, commi quarto e quinto, del T.U. delle leggi sul credito fondiario, approvato con il R.D. 16 luglio 1905, n. 646, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

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