Corte costituzionale

Sentenza n. 58/1968

Corte cost., sent. 6 giugno 1968, n. 58

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
58/1968
Data di deposito
6 giugno 1968
Data di decisione
22 maggio 1968
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:58

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 29 del 26 gennaio 1961
  • legge n. 147 del 28 marzo 1962

Parametri

Massime

Massima n. 2871

Le leggi n. 29 del 26 gennaio 1961 e n. 147 del 28 marzo 1962, che prorogano gli interessi di mora a carico del contribuente in ritardo nel pagamento delle imposte indirette, indipendentemente dall'applicazione di ogni penalita' e sopratassa prevista dalle singole leggi tributarie, non violano il principio di eguaglianza per disparita' di trattamento rispetto alla disciplina civilistica dei debitori in mora delle obbligazioni pecuniarie. In particolare, la sopratassa comminata dall'art. 75 della legge tributaria delle successioni (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270), non e' commisurata, come gli interessi moratori, alla entita' del ritardo nell'adempimento, ma e' una sanzione amministrativa, con la prevalente funzione di stimolare la diligenza del contribuente. A differenza degli interessi di mora sulle altre obbligazioni pecuniarie, quelli sulle imposte indirette escludono ogni ulteriore risarcimento e, in quanto non sono computati per il semestre nel corso del quale avviene il pagamento, contribuiscono a sollecitare l'adempimento dell'obbligo tributario.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29 (norme per la disciplina della riscossione del carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari) e 28 marzo 1962, n. 147 (interpretazione autentica della legge 26 gennaio 1961, n. 29, circa la disciplina degli interessi di mora dovuti sulle tasse ed imposte indirette sugli affari di natura complementare), proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dall'ordinanza 18 maggio 1966 della Commissione provinciale delle imposte di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

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