Corte costituzionale
Sentenza n. 58/1968
Corte cost., sent. 6 giugno 1968, n. 58
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 58/1968
- Data di deposito
- 6 giugno 1968
- Data di decisione
- 22 maggio 1968
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:58
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 29 del 26 gennaio 1961
- legge n. 147 del 28 marzo 1962
Parametri
Massime
Massima n. 2871
Le leggi n. 29 del 26 gennaio 1961 e n. 147 del 28 marzo 1962, che prorogano gli interessi di mora a carico del contribuente in ritardo nel pagamento delle imposte indirette, indipendentemente dall'applicazione di ogni penalita' e sopratassa prevista dalle singole leggi tributarie, non violano il principio di eguaglianza per disparita' di trattamento rispetto alla disciplina civilistica dei debitori in mora delle obbligazioni pecuniarie. In particolare, la sopratassa comminata dall'art. 75 della legge tributaria delle successioni (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270), non e' commisurata, come gli interessi moratori, alla entita' del ritardo nell'adempimento, ma e' una sanzione amministrativa, con la prevalente funzione di stimolare la diligenza del contribuente. A differenza degli interessi di mora sulle altre obbligazioni pecuniarie, quelli sulle imposte indirette escludono ogni ulteriore risarcimento e, in quanto non sono computati per il semestre nel corso del quale avviene il pagamento, contribuiscono a sollecitare l'adempimento dell'obbligo tributario.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29 (norme per la disciplina della riscossione del carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari) e 28 marzo 1962, n. 147 (interpretazione autentica della legge 26 gennaio 1961, n. 29, circa la disciplina degli interessi di mora dovuti sulle tasse ed imposte indirette sugli affari di natura complementare), proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dall'ordinanza 18 maggio 1966 della Commissione provinciale delle imposte di Venezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
Testo integrale
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