Corte costituzionale

Sentenza n. 56/1968

Corte cost., sent. 29 maggio 1968, n. 56

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
56/1968
Data di deposito
29 maggio 1968
Data di decisione
9 maggio 1968
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:56

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 2, legge provincia Bolzano n. 8 del 24 luglio 1957

Parametri

Massime

Massima n. 2861

Non puo' sospendersi un giudizio incidentale di legittimita' costituzionale per riunione con altra causa che investe tutta la legge impugnata, quando si tratta di cause in stadi processauli diversi.

Massima n. 2862

I limiti del giudizio della Corte costituzionale si trovano nell'ordinanza che promuove il processo di legittimita' costituzionale e pertanto non possono essere modificati dalle richieste della parte.

Massima n. 2863

Quando una ordinanza abbia adeguatamente motivato il rinvio alla Corte dell'esame di una norma, non puo' la Corte, di ufficio, prendere in esame una questione disattesa dal giudice a quo.

Massima n. 2864

i beni immobili qualificati di bellezza naturale hanno valore paesistico per una circostanza che dipende dalla loro locazione e dalla loro inserzione in un complesso che ha in modo coessenziale le qualita' indicate dalle legge. Costituiscono cioe' una categoria che originariamente e' di interesse pubblico, e l'amministrazione, operando nei modi descritti dalla legge rispetto ai beni che la compongono, non ne modifica la situazione preesistente, ma acclara la corrispondenza delle concrete sue qualita' alla prescrizione normativa. Individua il bene che essenzialmente e' soggetto al controllo amministrativo del suo uso, in modo che si fissi in esso il contrassegno giuridico espresso dalla sua natura e il bene assuma l'indice che ne rivela all'esterno le qualita'; e in modo che sia specificata la maniera di incidenza di tali qualita' sull'uso del bene medesimo.

Massima n. 2865

L'atto amministrativo che acclara la situazione dei beni naturalmente paesistici non e' accostabile ad un atto espropriativo e non pone percio' in essere la garanzia di indennizzo apprestata dell'art. 42 terzo comma della Costituzione.

Massima n. 2866

Nell'ipotesi di vincolo paesistico su beni che hanno il carattere di bellezza naturale, la pubblica amministrazione, dichiarando un bene di pubblico interesse o includendolo in un elenco, non fa che esercitare una potesta' che le e' attribuita dallo stesso regime di godimento di quel bene, cosi' che le sia consentito di confrontare il modo di esercizio di alcune facolta' inerenti a quel godimento con l'esigenza di conservare le qualita' che il bene ha connaturali secondo il regime che gli e' proprio e di prescrivere adempimenti coordinati e correlativi a tali esigenze. L'amministrazione puo' anche proibire in modo assoluto di edificare sulle aree vincolate che siano considerate fabbricabili (art. 15 secondo comma). Ma, in tal caso, essa non comprime il diritto sull'area, perche' questo diritto e' nato con il corrispondente limite e con quel limite vive; ne' aggiunge al bene qualita' di pubblico interesse non indicate dalla sua indole e acquistate per la sola forza di un atto amministrativo discrezionale, com'e' nel caso dell'espropriazione considerata nell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, sacrificando una situazione patrimoniale per un interesse pubblico che vi sta fuori e vi si contrappone.

Massima n. 2867

Che non vi sia garanzia di un indennizzo per la limitazione nascente dal vincolo posto sui beni che hanno il carattere di bellezza naturale, deriva dall'essere il regime paesistico del tutto estraneo alla materia dell'espropriazione per pubblico interesse.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Consiglio di Stato con ordinanza 13 maggio 1966 in relazione all'art. 15, secondo comma, della legge della provincia di Bolzano 24 luglio 1957, n. 8, sulla tutela del paesaggio, e in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

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