Corte costituzionale
Sentenza n. 55/1968
Corte cost., sent. 29 maggio 1968, n. 55
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 55/1968
- Data di deposito
- 29 maggio 1968
- Data di decisione
- 9 maggio 1968
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:55
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, n. 2, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
- art. 7, n. 3, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
- art. 7, n. 4, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 42, comma 2, Costituzione
- art. 42, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 2853
Non e' fondata l'eccezione di irrilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, n. 2,3,4, della legge urbanistica (17 agosto 1942, n. 1150) in relazione alla asserita mancanza di indennizzabilita' dei vincoli in esame avanti al giudice a quo. Invero l'ordinanza di rinvio non ha trascurato di rapportare gli effetti del giudizio di legittimita' costituzionale a quanto forma oggetto dei singoli giudizi di impugnazione pendenti avanti a se', per dedurne la pregiudizialita'. Pertanto il giudizio di rilevanza, di pertinenza del giudice a quo, e' stato compiuto, con sufficiente motivazione, e la questione di legittimita' costituzionale e' conseguentemente ammissibile.
Massima n. 2854
Il giudice a quo a cui la Corte costituzionale abbia rinviato gli atti per il riesame della rilevanza di una questione di legittimita' costituzionale, avendo nel contempo dichiarato non fondata altra questione, puo' sollevare nuovamente quest'ultima, ove adduca motivi nuovi rispetto a quelli sui quali e' intervenuta la pronuncia di infondatezza.
Massima n. 2855
La garanzia della proprieta' privata e' menomata qualora i singoli diritti che all'istituto si riconnettono vengano compressi o soppressi senza indennizzo, mediante atti di imposizione che, indipendentemente dalla loro forma, conducano tanto ad una traslazione totale o parziale del diritto, quanto ad uno svuotamento di rilevante entita' ed incisivita' del suo contenuto, pur rimanendo intatta l'appartenenza del diritto. Il principio della necessita' dell'indennizzo non opera invece nel caso di disposizioni le quali si riferiscano ad intere categorie di beni, sottoponendo in tal modo tutti i beni della categoria senza distinzione ad un particolare regime di appartenenza.
Massima n. 2856
Il concetto di proprieta' privata non puo' venire inteso come dominio assoluto ed illimitato sui beni propri, dovendosi invece ritenerlo caratterizzato dall'attitudine ad essere sottoposto, nel suo contenuto, ad un regime determinabile con legge ordinaria. Il legislatore puo' perfino escludere la proprieta' privata di certe categorie di beni, oltre che imporre limitazioni, in via generale, o autorizzare imposizioni in via particolare, le quali peraltro non possono mai eccedere, senza indennizzo, quella portata al di la' della quale il sacrificio imposto venga ad incidere sul bene oltre cio' che e' connaturale al diritto dominicale, quale viene riconosciuto nell'attuale momento storico, assumendo cosi' carattere espropriativo. I commi secondo e terzo dell'art. 42 Cost. vanno insieme considerati e coordinati per ricavarne, alla stregua di quello che, in base all'ordinamento giuridico attuale, rappresenta il vigente concreto regime di appartenenza dei beni, l'identificazione dei casi nei quali, nell'ipotesi della imposizione di limiti, si verifichi una incidenza negativa a titolo individuale sulla proprieta' riconosciuta secondo il regime stesso, ed occorre conseguentemente far luogo all'indennizzo.
Massima n. 2857
I vincoli di cui ai nn. 2, 3 e 4 dell'art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono immediatamente operativi e validi a tempo indeterminato. Viene pertanto a determinarsi un distacco fra l'operativita' immediata dei vincoli previsti dal piano regolatore generale ed il conseguimento di risultati finali del piano stesso, che sono dilazionati a data incerta, imprevista ed imprevedibile nel suo verificarsi. Peraltro, nel sistema della legge, non e' di regola previsto indennizzo per nessuno dei detti vincoli, ne', in particolare, nel caso di trasferimenti coattivi, per il vincolo di immodificabilita' cui il proprietario e' tenuto a sottostare per il tempo illimitato durante il quale rimarra' in attesa del trasferimento.
Massima n. 2858
I beni immobili che ricadano nella sfera di applicazione della legge urbanistica continuano ad essere considerati di pertinenza del proprietario, con gli attributi inerenti alla loro possibilita' di utilizzazione, per cui i proprietari che vengano a subire un trasferimento coattivo conseguono il valore venale attuale dei beni. Tuttavia la proprieta' in questione e' sottoposta ad alcuni limiti, in relazione alla funzione sociale che le e' propria. Tra questi limiti sono da ritenere legittimi quelli connessi e connaturati a detta proprieta', in quanto hanno per scopo una disciplina dell'edilizia urbana nei suoi molteplici aspetti, ivi compresi, in particolare, i vincoli di immodificabilita' (per la limitata durata, purche' ragionevole, dei piani particolareggiati) di quelle aree che i piani stessi destinano al trasferimento in vista delle programmate trasformazioni a diverse utilizzazioni in considerazione della particolare natura e funzione dei piani stessi.
Massima n. 2859
Sottrarre, senza indennizzo, beni immobili, alla loro riconosciuta destinazione, dal momento in cui su di essi interviene il vincolo urbanistico, significa operare una incisione a titolo individuale sul godimento del singolo bene che penetra al di la' dei limiti configurati dalla legislazione stessa, che prevede invece l'indennizzo secondo il valore venale per gli immobili dei quali viene imposto il trasferimento per finalita' urbanistiche. Questa incisione deve essere pertanto indennizzata a favore del proprietario, il cui interesse e' subordinato a quello generale della collettivita' per quanto riguarda la sottoposizione ai vincoli, ma non per quanto riguarda le piu' gravi conseguenze economiche che ne derivano sul patrimonio di alcuni soltanto dei componenti la collettivita' destinataria della legge.
Massima n. 2860
Quando le limitazioni immediatamente operative nei confronti di diritti reali di cui ai nn. 2, 3 e 4 dell'art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, abbiano contenuto espropriativo, le predette norme, nonche' l'art. 40 della stessa legge nella parte in cui non ne prevedono l'indennizzabilita', sono costituzionalmente illegittime. Ferme restando che non possono farsi rientrare nelle fattispecie espropriative le limitazioni del genere di quelle ammesse dall'art. 42 comma secondo Cost. (ad es., gli indici di fabbricabilita' delle singole proprieta' immobiliari), spettera' agli organi di giurisdizione ordinaria desumere, dalla casistica delle imposizioni, la rispettiva inserzione nei "vincoli di zona" contemplati nel n. 2 del citato art. 7 della legge n. 1150 del 1942, ovvero in una delle altre categorie indicate. Neppure spetta alla Corte, una volta riconosciuto il detto difetto di previsione legislativa, esaminare le modalita' con cui, nei casi dovuti, debba procedersi all'indennizzo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del numeri 2, 3, 4 dell'art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dell'art. 40 stessa legge, nella parte in cui non prevedono un indennizzo per l'imposizione di limitazioni operanti immediatamente e a tempo indeterminato nei confronti del diritti reali, quando le limitazioni stesse abbiano contenuto espropriativo nei sensi indicati in motivazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
Testo integrale
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