Corte costituzionale

Sentenza n. 51/1968

Corte cost., sent. 27 maggio 1968, n. 51

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
51/1968
Data di deposito
27 maggio 1968
Data di decisione
9 maggio 1968
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:51

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 4 giugno 1966
  • art. 16, legge n. 331 del 3 giugno 1966

Parametri

Massime

Massima n. 2837

La questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 79, comma secondo, della Costituzione, dell'art. 16 della legge 3 giugno 1966, n. 331 recante "Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia ed indulto" nonche' dell'art. 16 del D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 contenente "Concessione di amnistia ed indulto" non e' fondata. Erroneo e' il presupposto da cui muove l'ordinanza di rinvio secondo cui i disegni di legge che dettero luogo ai provvedimenti impugnati sarebbero quelli del 29 maggio 1965 n. 1225 (d'iniziativa del senatore Nencioni) e dell'8 marzo 1966 n. 1577 (d'iniziativa del senatore Tomassini) e che le norme denunciate, estendendo il termine di efficacia dell'amnistia ed indulto ad una data (31 gennaio 1966) posteriore a quella del primo disegno, sarebbero in contrasto col citato precetto costituzionale che fa espresso divieto di applicare detti benefici ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione. Dagli atti parlamentari risulta infatti che la legge di delegazione impugnata trasse origine esclusivamente dal disegno di legge 5 maggio 1966 n. 1654, elaborato da una commissione all'uopo nominata, sottoscritto dal senatore Monni ed altri. Ne' questa proposta puo' considerarsi testo emendato di quella Nencioni, attese le profonde differenze fra esse intercorrenti. La legge di delegazione trasse quindi origine unicamente dal disegno di legge Monni e poiche' questo fu comunicato alla Presidenza del Senato il 5 maggio 1966, evidente appare la legittimita' del termine di efficacia del beneficio dell'amnistia e dell'indulto stabilito al 31 gennaio 1966 dalle norme impugnate.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, in riferimento all'art. 79, comma secondo, della Costituzione, la questione proposta con l'ordinanza 10 giugno 1966 dal pretore di Galatina sulla legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 3 giugno 1966, n. 331, recante "Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto", e dell'art. 16 del D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, contenente " Concessione di amnistia e di indulto".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

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