Corte costituzionale
Sentenza n. 51/1968
Corte cost., sent. 27 maggio 1968, n. 51
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 51/1968
- Data di deposito
- 27 maggio 1968
- Data di decisione
- 9 maggio 1968
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:51
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 4 giugno 1966
- art. 16, legge n. 331 del 3 giugno 1966
Parametri
Massime
Massima n. 2837
La questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 79, comma secondo, della Costituzione, dell'art. 16 della legge 3 giugno 1966, n. 331 recante "Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia ed indulto" nonche' dell'art. 16 del D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 contenente "Concessione di amnistia ed indulto" non e' fondata. Erroneo e' il presupposto da cui muove l'ordinanza di rinvio secondo cui i disegni di legge che dettero luogo ai provvedimenti impugnati sarebbero quelli del 29 maggio 1965 n. 1225 (d'iniziativa del senatore Nencioni) e dell'8 marzo 1966 n. 1577 (d'iniziativa del senatore Tomassini) e che le norme denunciate, estendendo il termine di efficacia dell'amnistia ed indulto ad una data (31 gennaio 1966) posteriore a quella del primo disegno, sarebbero in contrasto col citato precetto costituzionale che fa espresso divieto di applicare detti benefici ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione. Dagli atti parlamentari risulta infatti che la legge di delegazione impugnata trasse origine esclusivamente dal disegno di legge 5 maggio 1966 n. 1654, elaborato da una commissione all'uopo nominata, sottoscritto dal senatore Monni ed altri. Ne' questa proposta puo' considerarsi testo emendato di quella Nencioni, attese le profonde differenze fra esse intercorrenti. La legge di delegazione trasse quindi origine unicamente dal disegno di legge Monni e poiche' questo fu comunicato alla Presidenza del Senato il 5 maggio 1966, evidente appare la legittimita' del termine di efficacia del beneficio dell'amnistia e dell'indulto stabilito al 31 gennaio 1966 dalle norme impugnate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, in riferimento all'art. 79, comma secondo, della Costituzione, la questione proposta con l'ordinanza 10 giugno 1966 dal pretore di Galatina sulla legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 3 giugno 1966, n. 331, recante "Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto", e dell'art. 16 del D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, contenente " Concessione di amnistia e di indulto".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
Testo integrale
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