Corte costituzionale

Sentenza n. 48/1968

Corte cost., sent. 16 maggio 1968, n. 48

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
48/1968
Data di deposito
16 maggio 1968
Data di decisione
30 aprile 1968
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:48

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, regio decreto legge n. 1639 del 7 agosto 1936
  • art. 20, regio decreto legge n. 1639 del 7 agosto 1936

Parametri

Massime

Massima n. 2828

Gli artt. 20 e 21 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, legano in unico rapporto tutti i debitori fino al punto che, contestata verso uno solo di essi la pretesa finale di nuova stima, svolge i suoi effetti anche verso tutti gli altri, ponendosi cosi' in contrasto con l'art. 24, primo comma, della Costituzione, non potendo dirsi coerenti alla cosi' larga garanzia prevista dalla Costituzione, norme per le quali la tutela giurisdizionale di tutti i condebitori viene consumata dall'esercizio o dalla disposizione del diritto che ne fa uno solo di essi.

Massima n. 2829

L'art. 24, primo comma, della Costituzione da' ad ogni soggetto protetto dall'ordinanemto il diritto di esperire le azioni e le difese che siano idonee a realizzare la protezione del proprio interesse, cosicche' data una pluralita' di debitori ciascuno e' abilitato ad esperire una azione o una difesa processualmente autonoma per la tutela contro le pretese del creditore che eccedano l'ambito del dovuto.

Massima n. 2830

Il vincolo di imposta per quanto unitariamente possa essere costruito non da' mai luogo a rapporti di reciproca rappresentanza: in particolare, con riferimento all'imposta di registro, rispetto ad essa manca spesso un interesse comune financo fra gli autori dell'atto che vi soggiace.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 20 e 21 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari, limitatamente alla parte per la quale, dalla contestazione dell'accertamento di maggior imponibile nei confronti di uno solo del coobbligati, decorrono i termini per l'impugnazione giurisdizionale anche nei confronti degli altri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

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