Corte costituzionale

Sentenza n. 45/1968

Corte cost., sent. 14 maggio 1968, n. 45

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
45/1968
Data di deposito
14 maggio 1968
Data di decisione
30 aprile 1968
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Biagio Petrocelli
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:45

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 659 del 19 luglio 1961

Parametri

Massime

Massima n. 2821

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione e relativa all'art. 5 della legge 19 luglio 1961, n. 659, che, nell'attribuire una portata retroattiva ai benefici fiscali e tributari introdotti per alcune categorie di costruzioni edilizie, estende tali benefici, oltre che alle costruzioni ancora in corso, anche a quelle gia' ultimate rispetto alle quali non sia intervenuta la definizione del rapporto tributario, ma limita tale efficacia retroattiva con il divieto di rimborso delle somme gia' versate. Infatti, la limitazione alla efficacia retroattiva dei benefici fiscali e tributari concessi, che opera nel senso di negare ai contribuenti che abbiano gia' anticipato il versamento dell'imposta la possibilita' di fruire dei benefici in questione, viene indubbiamente a porre gli stessi in una situazione diversa rispetto a tutti gli altri contribuenti, ma non contrasta con l'art. 3 della Costituzione, in quanto risponde ad una valutazione, che puo' ritenersi non irrazionale, delle varie esigenze che sorgono dal fatto stesso della eccezionale portata attribuita ai benefici, nell'intento di stabilire in quale misura tale sacrificio possa gravare sulla finanza statale e locale senza risultare sproporzionato rispetto ai vantaggi assicurati ai contribuenti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Vercelli con ordinanza del 6 ottobre 1965, dell'art. 5, secondo comma, della legge 19 luglio 1961, n. 659 (concernente agevolazioni fiscali e tributarie in materia edilizia), in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

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