Corte costituzionale
Sentenza n. 45/1968
Corte cost., sent. 14 maggio 1968, n. 45
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 45/1968
- Data di deposito
- 14 maggio 1968
- Data di decisione
- 30 aprile 1968
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Biagio Petrocelli
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:45
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 659 del 19 luglio 1961
Parametri
Massime
Massima n. 2821
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione e relativa all'art. 5 della legge 19 luglio 1961, n. 659, che, nell'attribuire una portata retroattiva ai benefici fiscali e tributari introdotti per alcune categorie di costruzioni edilizie, estende tali benefici, oltre che alle costruzioni ancora in corso, anche a quelle gia' ultimate rispetto alle quali non sia intervenuta la definizione del rapporto tributario, ma limita tale efficacia retroattiva con il divieto di rimborso delle somme gia' versate. Infatti, la limitazione alla efficacia retroattiva dei benefici fiscali e tributari concessi, che opera nel senso di negare ai contribuenti che abbiano gia' anticipato il versamento dell'imposta la possibilita' di fruire dei benefici in questione, viene indubbiamente a porre gli stessi in una situazione diversa rispetto a tutti gli altri contribuenti, ma non contrasta con l'art. 3 della Costituzione, in quanto risponde ad una valutazione, che puo' ritenersi non irrazionale, delle varie esigenze che sorgono dal fatto stesso della eccezionale portata attribuita ai benefici, nell'intento di stabilire in quale misura tale sacrificio possa gravare sulla finanza statale e locale senza risultare sproporzionato rispetto ai vantaggi assicurati ai contribuenti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Vercelli con ordinanza del 6 ottobre 1965, dell'art. 5, secondo comma, della legge 19 luglio 1961, n. 659 (concernente agevolazioni fiscali e tributarie in materia edilizia), in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 aprile 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI
ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze