Corte costituzionale

Sentenza n. 34/1968

Corte cost., sent. 20 aprile 1968, n. 34

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
34/1968
Data di deposito
20 aprile 1968
Data di decisione
9 aprile 1968
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:34

Norme oggetto del giudizio

  • art. 35, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965

Parametri

Massime

Massima n. 2802

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, secondo comma, del D.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di mosti, vini e aceti in riferimento all'art. 76 Cost. Gia' con sentenza n. 106/67 la Corte ritenne non fondata la questione di legittimita' costituzionale, per eccesso della delega, del predetto art. 35, rilevando che la disposizione che impone la tenuta dei registri di carico e scarico e' in stretta aderenza al n. 3 dell'art. 2 della legge di delegazione 9 ottobre 1964 n. 991; ma nel presente caso si e' sostenuto anche che, quando il legislatore delegante ha voluto imporre l'obbligo del registro, lo ha fatto esplicitamente, come, per gli zuccheri, nel n. 8 dello stesso comma primo dell'art. 2. Anche tale nuova argomentazione non e' fondata perche' l'avere esplicitamente previsto l'obbligo della tenuta dei registri non esclude che la legge di delegazione consenta negli altri casi tale misura di prevenzione e controllo, trattandosi di un mezzo di attuazione delle finalita' che la stessa legge di delegazione intendeva conseguire.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, secondo comma, del D.P. R 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di mosti, vini e aceti, proposta con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

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