Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1968

Corte cost., sent. 20 aprile 1968, n. 32

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
32/1968
Data di deposito
20 aprile 1968
Data di decisione
9 aprile 1968
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:32

Norme oggetto del giudizio

  • art. 252, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 2793

Non e' ravvisabile un eccesso dai limiti segnati al legislatore dall'art. 63 della legge di delegazione 5 gennaio 1956, n. 1, nella soppressione, effettuata con l'art. 252 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette, della facolta' di promuovere l'azione penale per i reati di frode fiscale senza il preventivo accertamento dell'imposta, di cui all'art. 35 della stessa legge di delegazione. Invero la soppressa disposizione appariva parzialmente contraddittoria col fine di perseguire piu' severamente le evasioni che l'aveva ispirata (consentendo l'immediato decorso della breve prescrizione penale), e, inoltre, praticamente inidonea a trovare larga applicazione. La disposizione rispettava infatti sia l'art. 60 della legge n. 4 del 1929 secondo cui il giudice penale sul terreno dell'imposizione diretta non era tenuto ad accertare in via definitiva il rapporto tributario, sia l'art. 20 C.P.P., che anzi gli consentiva di sospendere il processo ( e la prescrizione) per sottoporre ad altro giudice le questioni pregiudiziali relative a quel rapporto; cosicche' il risultato della decisione giudiziaria finiva assai spesso con l'essere simile a quello che si intendeva raggiungere con l'art. 21 della stessa legge n. 4 del 1929 che consentiva in via generale di dar corso all'azione penale per i reati fiscali solo dopo l'accertamento dell'imposta (ed a cui si era derogato appunto con la norma in questione), essendo l'indagine sul reddito e sull'entita' dell'imposta necessaria ai fini del giudizio penale e di regola non facile per un giudice penale.

Massima n. 2794

Il legislatore delegato, nella soppressione dei precetti contenuti nella legge delegante, deve procedere con particolare cautela, ma tale soppressione puo' essere legittima se si adagia su meccanismi meglio rispondenti ai fini della delega: e tanto le disposizioni preesistenti quanto le disposizioni contenute nella legge delegante se non assurgono a principi o a limiti naturali della delega, si collocano su un unico piano ed hanno analogo vigore, divenendo percio' suscettibili, le une al pari delle altre, di correzioni o adattamenti. La norma di cui all'art. 35, ult. comma della legge di delegazione 5 gennaio 1956, n. 1, urtava contro i principi contenuti nella legge 11 gennaio 1951, n. 25 e nella stessa legge di delegazione, i quali esigevano, accanto alla severita' della repressione, la non contraddittorieta' dei giudicati, onde bene il legislatore delegato decise di sopprimerla, ritenendo cosi' di attuare quel migliore coordinamento di norme e di principi che gli era stato espressamente richiesto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 252 del T.U.29 gennaio 1958, n. 645 (sulle imposte dirette) proposta con l'ordinanza della Corte di appello di Milano 13 maggio 1966, in relazione agli artt. 35 e 63 della legge di delegazione 11 gennaio 1956, n. 1, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

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