Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1968

Corte cost., sent. 20 aprile 1968, n. 30

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
30/1968
Data di deposito
20 aprile 1968
Data di decisione
9 aprile 1968
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:30

Norme oggetto del giudizio

  • art. 55, decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 maggio 1949

Parametri

Massime

Massima n. 2791

Gli articoli degli Statuti regionali che prevedono la emanazione di norme di attuazione contengono una speciale attribuzione di potesta' legislativa, da esercitare con le forme e il procedimento in essi stabiliti. Tale attribuzione di potesta' legislativa non ha per oggetto la emanazione di norme di mera esecuzione dello Statuto e non si tratta di regolamenti (sent. 20/56) ma, per quanto riguarda le norme di contenuto organizzativo, di disposizioni corrispondenti alla necessita' di assicurare un collegamento tra le attivita' e i servizi alla Regione e quelli che rimangono allo Stato; di evitare duplicazioni di attivita' e di uffici; di dar vita, nell'ambito delle autonomie regionali, a un'organizzazione dei pubblici uffici e delle pubbliche funzioni che si armonizzi con l'organizzazione dello Stato nell'unita' dell'ordinamento amministrativo generale. Nel quadro di tale coordinamento, rientra l'estensione alla Regione delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato, mettendo a disposizione della Regione l'attivita' tecnica di un organo destinato alla rappresentanza e difesa anche di amministrazioni pubbliche non statali. Le eccezioni stabilite sono chiaramente espresse dall'art. 55 norme di attuazione, (D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250) mentre l'art. 5 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611 consente all'Ente pubblico di affidare la difesa agli avvocati del libero foro, anche fuori delle ipotesi di conflitto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, proposta con l'ordinanza citata in epigrafe, in riferimento all'art. 56 dello Statuto sardo e all'art. 70 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

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