Corte costituzionale
Sentenza n. 30/1968
Corte cost., sent. 20 aprile 1968, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 30/1968
- Data di deposito
- 20 aprile 1968
- Data di decisione
- 9 aprile 1968
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:30
Norme oggetto del giudizio
- art. 55, decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 maggio 1949
Parametri
- art. 56, statuto regione Sardegna
- art. 70, Costituzione
Massime
Massima n. 2791
Gli articoli degli Statuti regionali che prevedono la emanazione di norme di attuazione contengono una speciale attribuzione di potesta' legislativa, da esercitare con le forme e il procedimento in essi stabiliti. Tale attribuzione di potesta' legislativa non ha per oggetto la emanazione di norme di mera esecuzione dello Statuto e non si tratta di regolamenti (sent. 20/56) ma, per quanto riguarda le norme di contenuto organizzativo, di disposizioni corrispondenti alla necessita' di assicurare un collegamento tra le attivita' e i servizi alla Regione e quelli che rimangono allo Stato; di evitare duplicazioni di attivita' e di uffici; di dar vita, nell'ambito delle autonomie regionali, a un'organizzazione dei pubblici uffici e delle pubbliche funzioni che si armonizzi con l'organizzazione dello Stato nell'unita' dell'ordinamento amministrativo generale. Nel quadro di tale coordinamento, rientra l'estensione alla Regione delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato, mettendo a disposizione della Regione l'attivita' tecnica di un organo destinato alla rappresentanza e difesa anche di amministrazioni pubbliche non statali. Le eccezioni stabilite sono chiaramente espresse dall'art. 55 norme di attuazione, (D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250) mentre l'art. 5 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611 consente all'Ente pubblico di affidare la difesa agli avvocati del libero foro, anche fuori delle ipotesi di conflitto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, proposta con l'ordinanza citata in epigrafe, in riferimento all'art. 56 dello Statuto sardo e all'art. 70 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
Testo integrale
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