Corte costituzionale
Sentenza n. 25/1968
Corte cost., sent. 17 aprile 1968, n. 25
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 25/1968
- Data di deposito
- 17 aprile 1968
- Data di decisione
- 3 aprile 1968
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:25
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 18, Costituzione
Massime
Massima n. 2784
Non puo' dirsi accertabile prima facie il difetto della rilevanza della questione di costituzionalita' nel giudizio di merito quando a tal fine occorre una indagine cosi' intima e penetrante dell'ordinanza di rinvio, anche in relazione alle deduzioni svolte dai patroni delle parti, che andrebbe ad incidere nel merito del giudizio di rilevanza che l'art. 23 della legge n. 87 del 1953 riserva al giudice a quo.
Massima n. 2785
L'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il quale riserva esclusivamente alla S.I.A.E. l'attivita' di intermediazione "comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per i diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate", non viola il principio costituzionale della liberta' di associazione garantito dall'art. 18 della Costituzione. E cio' non soltanto perche' il richiamato art. 180 non limita il diritto degli autori di associarsi, ma anche e sopratutto nel riflesso che l'art. 18 della Costituzione non esclude che certe attivita' siano riservate a pubblici poteri e che, come nella specie, tale riserva sia protetta penalmente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 180, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, con riferimento all'art. 18 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
Testo integrale
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