Corte costituzionale
Sentenza n. 143/1968
Corte cost., sent. 30 dicembre 1968, n. 143
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 143/1968
- Data di deposito
- 30 dicembre 1968
- Data di decisione
- 18 dicembre 1968
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Branca
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:143
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 3, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 9 del 5 luglio 1965
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 100, Costituzione
- art. 58, statuto regione Friuli Venezia Giulia
Massime
Massima n. 3079
Nel corso del procedimento di parificazione del rendiconto generale si possono proporre questioni di legittimita' costituzionale (sentt. n. 165 del 1963, n. 21 del 1966 e n. 142 del 1968); la Corte non puo' fermarsi ad esaminare, in un giudizio di legittimita' costituzionale, se l'organo, che ha emesso l'ordinanza di rinvio, fosse competente a decidere sul merito (da ultimo sent. n. 111 del 1963 e n. 58 del 1964), cioe', nella specie, sul rendiconto generale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Pertanto le due eccezioni di inammissibilita', preliminarmente avanzate dalla difesa della Regione, (carattere non giurisdizionale della parificazione, incompetenza delle sezioni riunite) devono essere respinte.
Massima n. 3080
E' esente dal controllo della Corte dei conti l'attivita' di quegli organi, come il Capo dello Stato, il Parlamento e la Corte costituzionale, la cui posizione ai vertici dell'ordinamento costituzionale, e' di assoluta indipendenza: anche in materia di spese, poiche' esse sono necessarie al funzionamento dell'organo ed un riscontro esterno comprometterebbe il libero esercizio delle funzioni politico-legislative o di garanzia costituzionale che gli sono attribuite. L'impiego di somme destinate ad uno dei tre organi costituzionali e' soggetto al sindacato fino a quando sia atto del Governo; ma, appena esse siano giunte a disposizione degli organi, gli ulteriori atti di spesa, comunque si concretino, sono atti interni di questi ultimi e percio' sottratti al riscontro.
Massima n. 3081
Ciascuna Regione a Statuto speciale ha organi di governo e, ben distinta, un'assemblea politico-legislativa. Nel contesto del nostro ordinamento, caratterizzato dalla pluralita' dei poteri, la Regione si colloca come ente dotato di autonomia che gli statuti in generale riconoscono ad essa quale entita' diversa da questo, ma che si e' tradotta in precise potesta' attribuite alle assemblee legislative regionali da norme statutarie. Il consiglio del Friuli-Venezia Giulia non solo e' organo politico-legislativo ma, al pari di altre assemblee regionali (sent. n. 66 del 1964), non ha funzioni esecutive neanche di natura regolamentare (art. 42, 46 dello statuto): i suoi atti quindi non sono sottoposti a riscontro esterno. L'art. 58 dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia, sottoponendo "gli atti amministrativi della regione" al sindacato di legittimita' della Corte dei conti, non puo' che riferirsi agli atti del Governo regionale: il controllo percio' deve esercitarsi "in conformita' delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della corte dei conti", vale a dire di quelle leggi (art. 100 Cost. e T.U.) che, a quanto si e' premesso, non conoscono se non il riscontro degli atti del Governo. Pertanto le somme impegnate in bilancio per le spese di funzionamento del consiglio regionale, appena pervenutegli, possono essere spese dal suo Presidente senza altro controllo che quello, successivo, del medesimo consiglio. E' di conseguenza non fondata la questione proposta, con ordinanza 14 luglio 1967 della Corte dei conti a sezioni riunite e in riferimento all'art. 58 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, sulla legittimita' costituzionale dell'art. 18, 3x comma, della legge regionale 5 luglio 1965 n. 9 recante "stato di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1965".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta, con ordinanza 14 luglio 1967 della Corte dei conti a sezioni riunite e in riferimento all'art. 58 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, sulla legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma, della legge regionale 5 luglio 1965, n. 9, recante "Stato di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Friuli- Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1965".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1968.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE.
Testo integrale
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