Corte costituzionale
Sentenza n. 140/1968
Corte cost., sent. 30 dicembre 1968, n. 140
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 140/1968
- Data di deposito
- 30 dicembre 1968
- Data di decisione
- 18 dicembre 1968
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Branca
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:140
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige n. 444 del 18 marzo 1968
Parametri
- art. 12, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, Costituzione
- art. 116, Costituzione
- art. 92, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 95, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 6, Costituzione
- art. 15, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 3070
E' costituzionalmente illegittima la legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige. La legge impugnata (18 marzo 1968, n. 444) non contiene soltanto un programma per l'istituzione di nuove scuole materne statali e il finanziamento della relativa edilizia; ma disciplina l'intera materia delle scuole di questo tipo assorbendo in esse anche i preesistenti giardini d'infanzia e le scuole collegate alle magistrali statali: essa si applica in tutto il territorio dello Stato, in "ciascuna provincia" (art. 3), e percio' anche nella Regione Trentino-Alto Adige, non avendo questa, tra l'altro, una propria legislazione. Non e' applicabile al caso l'art. 92 dello statuto tridentino. La norma, attribuendo valore alle norme dello Stato "fino a quando non sia diversamente disposto da leggi regionali o provinciali", presuppone che queste possano essere emanate dalla Regione o dalle provincie. La legge statale n. 444 invece preclude alle provincie l'esplicazione della propria potesta' legislativa. Se ne ricava che la legge impugnata e' illegittima, per violazione dell'art. 12 n. 2 dello Statuto, nella parte in cui si applica alla Regione Trentino-Alto Adige; nella quale ultima, disposizioni analoghe potranno trovare ingresso solo dopo che lo Stato, con proprie norme, avra' determinato e coordinato reciproche sfere di competenza e potesta'.
Massima n. 3071
E' da respingere, perche' assorbita, l'eccezione di inammissibilita' secondo cui la Corte costituzionale non potrebbe pronunciarsi sulla inapplicabilita' delle norme statali al territorio regionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilità alla Regione Trentino-Alto Adige.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1968.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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