Corte costituzionale

Sentenza n. 132/1968

Corte cost., sent. 20 dicembre 1968, n. 132

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
132/1968
Data di deposito
20 dicembre 1968
Data di decisione
16 dicembre 1968
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:132

Norme oggetto del giudizio

  • art. 412, codice di procedura penale 1930
  • art. 408, codice di procedura penale 1930
  • art. 422, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 3049

Qualora con distinte ordinanze vengono sollevate identiche questioni di legittimita' costituzionale, i giudizi che ne derivano possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

Massima n. 3050

La facolta' concessa alla persona cui il reato ha arrecato danno di costituirsi parte civile appare ostacolata o compressa dal disposto dell'art. 422 c.p.p. in relazione a quello degli artt. 408 e 412, nella misura in cui l'offeso dal reato si vede preclusa la possibilita' di costituirsi parte civile durante le formalita' di apertura del dibattimento, non essendo stato formalmente informato circa il luogo, il giorno e l'ora della comparizione e circa l'autorita' davanti alla quale si deve comparire (a causa della omessa citazione a comparire) nonche' della possibilita' di procedervi successivamente, pena declaratoria della nullita' ex art. 412 c.p.p., ove la stessa nullita' non sia dedotta immediatamente dopo compiute le formalita' di apertura del dibattimento ed a causa, quindi, della relativa sanatoria. Codesta situazione determina la lesione del diritto di azione e del diritto di difesa, garantiti, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione: infatti, all'offeso dal reato non e' consentito, in tali ipotesi, di determinare e di procedere alla costituzione di parte civile, in dipendenza di fatti a lui non imputabili. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 422 del codice di procedura penale nella parte in cui prevede la sanatoria della nullita' di cui all'art. 412 c.p.p. in relazione al precedente art. 408, anche nei confronti della parte civile, dell'offeso dal reato e del querelante, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 422 del Codice di procedura penale nella parte in cui prevede la sanatoria della nullità di cui all'art. 412 del Codice di procedura penale, in relazione al precedente art. 408, anche nei confronti della parte civile, dell'offeso dal reato e del querelante.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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