Corte costituzionale
Sentenza n. 132/1968
Corte cost., sent. 20 dicembre 1968, n. 132
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 132/1968
- Data di deposito
- 20 dicembre 1968
- Data di decisione
- 16 dicembre 1968
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:132
Norme oggetto del giudizio
- art. 412, codice di procedura penale 1930
- art. 408, codice di procedura penale 1930
- art. 422, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 3049
Qualora con distinte ordinanze vengono sollevate identiche questioni di legittimita' costituzionale, i giudizi che ne derivano possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
Massima n. 3050
La facolta' concessa alla persona cui il reato ha arrecato danno di costituirsi parte civile appare ostacolata o compressa dal disposto dell'art. 422 c.p.p. in relazione a quello degli artt. 408 e 412, nella misura in cui l'offeso dal reato si vede preclusa la possibilita' di costituirsi parte civile durante le formalita' di apertura del dibattimento, non essendo stato formalmente informato circa il luogo, il giorno e l'ora della comparizione e circa l'autorita' davanti alla quale si deve comparire (a causa della omessa citazione a comparire) nonche' della possibilita' di procedervi successivamente, pena declaratoria della nullita' ex art. 412 c.p.p., ove la stessa nullita' non sia dedotta immediatamente dopo compiute le formalita' di apertura del dibattimento ed a causa, quindi, della relativa sanatoria. Codesta situazione determina la lesione del diritto di azione e del diritto di difesa, garantiti, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione: infatti, all'offeso dal reato non e' consentito, in tali ipotesi, di determinare e di procedere alla costituzione di parte civile, in dipendenza di fatti a lui non imputabili. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 422 del codice di procedura penale nella parte in cui prevede la sanatoria della nullita' di cui all'art. 412 c.p.p. in relazione al precedente art. 408, anche nei confronti della parte civile, dell'offeso dal reato e del querelante, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 422 del Codice di procedura penale nella parte in cui prevede la sanatoria della nullità di cui all'art. 412 del Codice di procedura penale, in relazione al precedente art. 408, anche nei confronti della parte civile, dell'offeso dal reato e del querelante.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1968.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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