Corte costituzionale
Sentenza n. 127/1968
Corte cost., sent. 19 dicembre 1968, n. 127
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 127/1968
- Data di deposito
- 19 dicembre 1968
- Data di decisione
- 16 dicembre 1968
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:127
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 3038
Nell'affermare il principio dell'eguaglianza anche "morale" dei coniugi, la Costituzione esprime una diretta sua valutazione della pari dignita' di entrambi, disponendo che a questa debbano ispirarsi le strutture giuridiche del matrimonio.
Massima n. 3039
L'art. 143 del codice civile impone ad entrambi i coniugi un eguale dovere di fedelta'.
Massima n. 3040
In materia di separazione personale tra coniugi il legislatore e' libero, nel suo prudente apprezzamento politico, di stabilire se ed in quali casi l'infedelta' possa dar luogo alla separazione, ma non puo' determinare discriminazioni tra marito e moglie che non siano giustificate dall'unita' familiare.
Massima n. 3041
Il primo comma dell'art. 151 del codice civile, nello stabilire, in generale, le cause per cui puo' essere chiesta la separazione personale dei coniugi,elenca tra di esse, in primo luogo, l'adulterio. Tuttavia, a norma del secondo comma dello stesso articolo, mentre l'infedelta' della moglie e' sempre causa di separazione, l'infedelta' del marito, tranne i casi in cui l'adulterio costituisca ingiuria grave, e' priva di sanzione.
Massima n. 3042
Non potendosi ragionevolmente ipotizzare che l'irrilevanza nell'art. 151, 2x comma, del codice civile, dell'infedelta' del marito (fuori dei casi di ingiuria grave alla moglie) agli effetti della separazione per colpa, contribuisca a tenere unita la famiglia, e' da escludersi che il regime eccezionale per il marito stabilito dalla norma suddetta deroghi al principio dell'eguaglianza dei coniugi in funzione della coesione familiare protetta dalla Costituzione. Pertanto il regime eccezionale stabilito dall'art. 151, 2x comma, del codice civile, sia che si ritenga diretto a tutelare il diritto alla fedelta', sia che si consideri posto a garanzia dell'onorabilita' del coniuge, crea a vantaggio del marito una situazione di vero e proprio privilegio, in contrasto con l'art. 29, 2x comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 151, secondo comma, del Codice civile.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1968.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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