Corte costituzionale

Sentenza n. 127/1968

Corte cost., sent. 19 dicembre 1968, n. 127

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
127/1968
Data di deposito
19 dicembre 1968
Data di decisione
16 dicembre 1968
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:127

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3038

Nell'affermare il principio dell'eguaglianza anche "morale" dei coniugi, la Costituzione esprime una diretta sua valutazione della pari dignita' di entrambi, disponendo che a questa debbano ispirarsi le strutture giuridiche del matrimonio.

Massima n. 3039

L'art. 143 del codice civile impone ad entrambi i coniugi un eguale dovere di fedelta'.

Massima n. 3040

In materia di separazione personale tra coniugi il legislatore e' libero, nel suo prudente apprezzamento politico, di stabilire se ed in quali casi l'infedelta' possa dar luogo alla separazione, ma non puo' determinare discriminazioni tra marito e moglie che non siano giustificate dall'unita' familiare.

Massima n. 3041

Il primo comma dell'art. 151 del codice civile, nello stabilire, in generale, le cause per cui puo' essere chiesta la separazione personale dei coniugi,elenca tra di esse, in primo luogo, l'adulterio. Tuttavia, a norma del secondo comma dello stesso articolo, mentre l'infedelta' della moglie e' sempre causa di separazione, l'infedelta' del marito, tranne i casi in cui l'adulterio costituisca ingiuria grave, e' priva di sanzione.

Massima n. 3042

Non potendosi ragionevolmente ipotizzare che l'irrilevanza nell'art. 151, 2x comma, del codice civile, dell'infedelta' del marito (fuori dei casi di ingiuria grave alla moglie) agli effetti della separazione per colpa, contribuisca a tenere unita la famiglia, e' da escludersi che il regime eccezionale per il marito stabilito dalla norma suddetta deroghi al principio dell'eguaglianza dei coniugi in funzione della coesione familiare protetta dalla Costituzione. Pertanto il regime eccezionale stabilito dall'art. 151, 2x comma, del codice civile, sia che si ritenga diretto a tutelare il diritto alla fedelta', sia che si consideri posto a garanzia dell'onorabilita' del coniuge, crea a vantaggio del marito una situazione di vero e proprio privilegio, in contrasto con l'art. 29, 2x comma, della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 151, secondo comma, del Codice civile.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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