Corte costituzionale
Sentenza n. 123/1968
Corte cost., sent. 9 dicembre 1968, n. 123
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 123/1968
- Data di deposito
- 9 dicembre 1968
- Data di decisione
- 4 dicembre 1968
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:123
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana del 30 marzo 1967
Parametri
Massime
Massima n. 3023
E' in contrasto con l'art. 97 della Costituzione una legge regionale (nella specie la legge regionale siciliana 30 maggio 1967) che, anziche' garantire il regolare funzionamento dell'amministrazione, concorre, con l'integrazione di ruoli organici qualificati, ad aumentare la pletora amministrativa e quindi la artificiosa attribuzione di compiti, l'irrazionale frazionamento di funzioni, la sovrapposizione o la duplicazione delle competenze.
Massima n. 3024
L'art. 97 della Costituzione coinvolge l'esercizio di una discrezionalita' legislativa; una tale discrezionalita' mal si puo' invocare quando risulti che l'organo legislativo non ha preso in esame le necessita' concrete dell'amministrazione, ma ha voluto porre rimedio ad una situazione creata da irregolarita' amministrative.ate le questioni di legittimita' costituzionale Ma la Corte ha affermato nella sentenza del 1x febbraio 1967, n. 8, che il controllo sulla conformita', all'articolo predetto, di singole norme e' ammissibile, sia pure nei limiti dell'accertamento della non arbitrarieta' della disciplina in relazione ai fini che il precetto costituzionale prescrive.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 marzo 1967, concernente integrazione del ruolo unico ad esaurimento per i servizi periferici dell'Amministrazione regionale, istituito con legge della Regione 20 agosto 1962, n. 23.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1968.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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