Corte costituzionale
Sentenza n. 107/1968
Corte cost., sent. 19 luglio 1968, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 107/1968
- Data di deposito
- 19 luglio 1968
- Data di decisione
- 2 luglio 1968
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:107
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge n. 526 del 5 luglio 1966
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 2992
L'art. 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia, ha portata generale, con la conseguenza che trova applicazione tanto all'edilizia pubblica che a quella privata. Pertanto, sollevata questione incidentale di legittimita' costituzionale del predetto articolo, nel corso di una controversia tra privati e relativa a rapporti tra privati, non ha fondamento l'eccezione di irrilevanza della questione stessa.
Massima n. 2993
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, che ha sostituito l'art. 4, comma quarto, parte seconda, della legge 31 marzo 1956, n. 294 (provvedimento per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia) sotto il profilo che la disciplina da esso dettata lederebbe il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. La norma, infatti, dispone che le opere eseguite o in corso di esecuzione sulla base ed in conformita' di licenze edilizie, rilasciate prima della pubblicazione del piano regolatore generale non siano soggette alle disposizioni del comma precedente e che a dette opere siano applicate, a tutti gli effetti, le sole norme urbanistiche antecedenti al piano regolatore stesso. Essa pertanto non ha effetto retroattivo, e non determina alcuna disparita' di trattamento rispetto a situazioni giuridiche eguali.
Massima n. 2994
La diversita' di fatto tra situazioni determinatesi a seguito di rilascio di licenze edilizie, vigente un dato regime giuridico, a cittadini che abbiano dato tempestivamente corso alla esecuzione delle opere, non ha rilevanza sotto il profilo giuridico-costituzionale, dovendosi il problema della eguaglianza riferire al dato normativo e non a disparita' di mero fatto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, dell'art. 4, comma quarto, seconda parte, della legge 31 marzo 1956, n. 294 (provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia), nel testo sostituito dall'art. 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.
Testo integrale
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