Corte costituzionale

Sentenza n. 105/1968

Corte cost., sent. 16 luglio 1968, n. 105

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
105/1968
Data di deposito
16 luglio 1968
Data di decisione
2 luglio 1968
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:105

Norme oggetto del giudizio

  • atto assessore regione siciliana n. 1054 del 1° ottobre 1962

Parametri

  • art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 3, Costituzione
  • decreto legge n. 789 del 7 maggio 1948
  • art. 20, statuto regione Sicilia
  • art. 14, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 2986

Il termine di impugnativa di un provvedimento per sollevare il conflitto di attribuzione decorre dal giorno in cui si dimostri che l'ufficio legittimato a proporlo ne abbia avuta conoscenza.

Massima n. 2987

Dato che possono essere rispettati soltanto i diritti legittimamente quesiti, l'eventualita' che alcuni soggetti possano aver beneficiato di un atto illegittimo non consente di estendere l'illegittimita' ad altri soggetti al fine di evitare la disparita' di trattamento che per effetto della successiva dichiarazione di illegittimita' dell'atto si e' venuta a determinare.

Massima n. 2988

Con le norme di attuazione dello Statuto regionale siciliano, approvato col D.L. 7 maggio 1948, n. 789, sono state trasferite alla Regione soltanto le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e non anche quelle del Ministero del tesoro, materia nella quale la Regione non ha neppure potesta' legislativa concorrente. Pertanto, nei casi in cui un determinato provvedimento debba essere adottato dall'assessore regionale competente per materia, col concerto del Ministero del tesoro, ove questo concerto non sia previamente intervenuto, l'atto amministrativo posto in essere da' luogo ad illegittimita' costituzionale per invasione da parte della Regione della competenza spettante allo Stato.

Massima n. 2989

Spetta allo Stato, e precisamente al Ministero del tesoro, partecipare, attraverso il concerto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, alla emanazione dei provvedimenti di approvazione, da parte della Regione siciliana, delle deliberazioni dell'E.R.A.S. (ora E.S.A.) concernenti determinazioni in materia di trattamento economico di quiescenza del personale dipendente dall'Ente (delib. dell'E.R.A.S. 6 luglio 1962, n. 1054).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara spettare allo Stato, e precisamente al Ministero del tesoro, partecipare, attraverso il concerto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, alla emanazione dei provvedimenti di approvazione, da parte della Regione siciliana, delle deliberazioni dell'E.R.A.S. concernenti determinazioni in materia di trattamento economico di quiescenza del personale dipendente dall'Ente;

annulla di conseguenza l'atto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e foreste in data 1 ottobre 1962, n. 10254, col quale è stata approvata la deliberazione dell'E.R.A.S. in data 6 luglio 1962, n. 1054.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

Testo integrale

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