Corte costituzionale
Sentenza n. 105/1968
Corte cost., sent. 16 luglio 1968, n. 105
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 105/1968
- Data di deposito
- 16 luglio 1968
- Data di decisione
- 2 luglio 1968
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:105
Norme oggetto del giudizio
- atto assessore regione siciliana n. 1054 del 1° ottobre 1962
Parametri
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- decreto legge n. 789 del 7 maggio 1948
- art. 20, statuto regione Sicilia
- art. 14, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 2986
Il termine di impugnativa di un provvedimento per sollevare il conflitto di attribuzione decorre dal giorno in cui si dimostri che l'ufficio legittimato a proporlo ne abbia avuta conoscenza.
Massima n. 2987
Dato che possono essere rispettati soltanto i diritti legittimamente quesiti, l'eventualita' che alcuni soggetti possano aver beneficiato di un atto illegittimo non consente di estendere l'illegittimita' ad altri soggetti al fine di evitare la disparita' di trattamento che per effetto della successiva dichiarazione di illegittimita' dell'atto si e' venuta a determinare.
Massima n. 2988
Con le norme di attuazione dello Statuto regionale siciliano, approvato col D.L. 7 maggio 1948, n. 789, sono state trasferite alla Regione soltanto le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e non anche quelle del Ministero del tesoro, materia nella quale la Regione non ha neppure potesta' legislativa concorrente. Pertanto, nei casi in cui un determinato provvedimento debba essere adottato dall'assessore regionale competente per materia, col concerto del Ministero del tesoro, ove questo concerto non sia previamente intervenuto, l'atto amministrativo posto in essere da' luogo ad illegittimita' costituzionale per invasione da parte della Regione della competenza spettante allo Stato.
Massima n. 2989
Spetta allo Stato, e precisamente al Ministero del tesoro, partecipare, attraverso il concerto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, alla emanazione dei provvedimenti di approvazione, da parte della Regione siciliana, delle deliberazioni dell'E.R.A.S. (ora E.S.A.) concernenti determinazioni in materia di trattamento economico di quiescenza del personale dipendente dall'Ente (delib. dell'E.R.A.S. 6 luglio 1962, n. 1054).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara spettare allo Stato, e precisamente al Ministero del tesoro, partecipare, attraverso il concerto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, alla emanazione dei provvedimenti di approvazione, da parte della Regione siciliana, delle deliberazioni dell'E.R.A.S. concernenti determinazioni in materia di trattamento economico di quiescenza del personale dipendente dall'Ente;
annulla di conseguenza l'atto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e foreste in data 1 ottobre 1962, n. 10254, col quale è stata approvata la deliberazione dell'E.R.A.S. in data 6 luglio 1962, n. 1054.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.
Testo integrale
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