Corte costituzionale

Sentenza n. 103/1968

Corte cost., sent. 16 luglio 1968, n. 103

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
103/1968
Data di deposito
16 luglio 1968
Data di decisione
2 luglio 1968
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:103

Norme oggetto del giudizio

  • art. 45, regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935
  • regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935
  • legge n. 1115 del 6 aprile 1936
  • art. 40, n. 6, regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935

Parametri

Massime

Massima n. 2982

Lo scopo dell'assicurazione per la disoccupazione, come e' dato desumere dall'art. 45, comma terzo del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e' "l'assegnazione agli assicurati di una indennita' nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro". Soggetti del rapporto assicurativo sono: l'Ente gestore (INPS), il datore di lavoro che impiega alle proprie dipendenze persone retribuite e i lavoratori assicurati, che prestano la loro opera all'altrui dipendenza. L'evento coperto e' l'involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quella inattivita', conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volonta' del lavoratore ma dipendente da ragioni obiettive e cioe' mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro.

Massima n. 2983

Ai sensi dell'art. 38 Cost., tutti i lavoratori hanno diritto ad essere assicurati contro la disoccupazione, e solo l'assicurazione sociale, in quanto basata sulla generalita' ed obbligatorieta' del rapporto assicurativo, rappresenta l'idoneo strumento per indennizzare indistintamente e concretamente tutti coloro che vengono colpiti dalla mancanza di lavoro.

Massima n. 2984

E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 38 Cost., l'art. 40, n. 6 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1115, che esonera dall'obbligo assicurativo per la disoccupazione colui che presta la sua opera alla dipendenza di persona tenuta verso di lui alla somministrazione degli alimenti secondo le disposizioni del codice civile, in quanto anche nella ipotesi contemplata da tale norma, possono puntualmente realizzarsi tutte le condizioni e ricorrere tutti i requisiti costituenti gli indispensabili presupposti della forma assicurativa in esame, restando esposto il lavoratore all'alea della involontaria disoccupazione. A giustificazione della norma non vale rilevare che l'evento protetto non potrebbe verificarsi in quanto il datore di lavoro, essendo compreso fra le persone soggette all'obbligo della somministrazione degli alimenti, ha interesse a che il congiunto non rimanga disoccupato, dato che i vincoli di parentela possono al piu' rendere meno probabile, ma non escludere che il lavoratore possa incorrere in uno stato di disoccupazione involontaria. E comunque lo scopo dell'assicurazione non puo' certo essere perseguito con l'istituto degli alimenti regolato dal codice civile avente natura, carattere e finalita' del tutto diversi. Mentre infatti il lavoratore assicurato ottiene sicuramente l'indennita' in caso di involontaria disoccupazione, il lavoratore che resta privo di occupazione dopo essere stato alle dipendenze di persona tenuta a somministrargli gli alimenti, non solo non ha diritto all'indennita', per non essere il suo rapporto di lavoro assicurabile, ma resta anche esposto all'eventualita' di non poter neppure godere degli alimenti nei casi in cui l'obbligato alla somministrazione venga a trovarsi in condizioni economiche tali da non potere assolvere all'obbligo impostogli dalla legge.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, n. 6, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, sul "perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale", convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

Testo integrale

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