Corte costituzionale

Sentenza n. 101/1968

Corte cost., sent. 16 luglio 1968, n. 101

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
101/1968
Data di deposito
16 luglio 1968
Data di decisione
2 luglio 1968
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:101

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 2973

L'art. 2068, comma secondo, Codice civile, nell'escludere dalla regolamentazione collettiva i rapporti di lavoro domestico, detta una disciplina rivolta alle associazioni sindacali, dotate di autonomia collettiva con efficacia generale, e vieta alle stesse di utilizzare lo strumento, sia pure ad esse connaturale, della contrattazione collettiva: esso non contiene, invece, alcuna norma destinata ad operare direttamente nei confronti dei consociati.

Massima n. 2974

La pronuncia concernente la legittimita' costituzionale di una norma non puo' essere emessa in astratto, ovvero in rapporto ad una prospettazione meramente teorica, bensi' con riferimento alla applicabilita' di essa al caso concreto controverso, non ricorrendo, altrimenti, la condizione della rilevanza della relativa questione.

Massima n. 2975

Non e' ammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2068, comma secondo, Codice civile, in riferimento all'art. 39, comma quarto, della Costituzione, in quanto sollevata nel corso di un procedimento civile non avente come oggetto l'applicabilita' di contratto collettivo a rapporti di lavoro domestico.

Massima n. 2976

Non e' sindacabile, essendo sufficiente la motivazione adottata dal giudice a quo, la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale della legge 2 aprile 1958, n. 339, contenente la disciplina del lavoro domestico, ove il giudice ritenga applicabile codesta disciplina al rapporto controverso, e ritenga altresi' che nel caso di dichiarazione di illegittimita' della normativa stessa il relativo rapporto troverebbe disciplina nelle norme generali dettate dal codice civile.

Massima n. 2977

Nel sistema costituzionale vigente, caratterizzato, in tema di disciplina del rapporto di lavoro, dal principio della piena liberta' sindacale, che si attua sia con riferimento alla costituzione o meno di associazioni sindacali di categoria, sia in ordine alla iscrizione alle stesse, nonche' dalla autonomia collettiva, destinata a determinare effetti direttamente tra le parti contraenti, l'intervento del legislatore non soltanto non contrasta con alcun precetto costituzionale, ma anzi si inserisce nella logica di quel sistema. Codesto intervento costituisce utile, o addirittura essenziale, strumento per la tutela di interessi pubblici o collettivi, con norme cogenti, ovvero di altri interessi, pubblici o privati, con norme supplettive o dispositive (nella specie la legge n. 339 del 2 aprile 1958 e' stata considerata espressione di tali esigenze).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2068, comma secondo, del Codice civile, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 39, comma quarto, della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 2 aprile 1958, n. 339, contenente norme per la tutela del rapporto di lavoro domestico, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 39, comma quarto, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

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