Corte costituzionale
Sentenza n. 1/1968
Corte cost., sent. 14 marzo 1968, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/1968
- Data di deposito
- 14 marzo 1968
- Data di decisione
- 11 marzo 1968
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:1
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 1967
Parametri
- art. 21, comma 3, statuto regione Sicilia
- art. 92, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 2736
Ai fini dell'art. 21, comma terzo, Statuto siciliano, che attribuisce al Presidente regionale il diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri nelle quali si decida su materie che interessano la Regione, non e' sufficiente ne' il criterio di un interesse puramente di fatto, ne' quello della localizzazione territoriale o degli effetti dell'attivita' cui le deliberazioni statali si riferiscano, essendo rilevante soltanto l'interesse che si colleghi alla Regione come ente esponenziale di poteri giuridici di autonomia (nella specie l'interesse e' stato ravvisato a proposito della nomina del presidente dell'Ente Acquedotti Siciliani). Cfr.: 4/66
Massima n. 2737
Qualora il Consiglio dei Ministri sia chiamato a pronunziarsi su una certa materia, le sue deliberazioni, salvo che dalla legge attributiva della competenza non risulti chiaramente il contrario, in virtu' della posizione costituzionale dell'organo, determinano il contenuto del provvedimento, onde di fronte ad esse gli ulteriori atti ministeriali e presidenziali assumono la funzione di mera attuazione.
Massima n. 2738
Il provvedimento con cui lo Stato procede alla nomina del Presidente dell'Ente Acquedotti Siciliani senza che il Presidente della Regione sia stato invitato a partecipare alla riunione del Consiglio dei Ministri, nel corso della quale essa fu deliberata, preclude l'esercizio di una competenza costituzionale della Regione e deve pertanto essere annullato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
accogliendo il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione siciliana con l'atto di cui in epigrafe:
a) dichiara che spetta al Presidente della Regione siciliana partecipare al Consiglio dei Ministri per la deliberazione della nomina del presidente dell'Ente acquedotti siciliani (art. 2, R.D. 23 febbraio 1942, n. 369);
b) annulla il D.P.R. 9 agosto 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 31 agosto 1967, concernente la nomina dell'avv. Luigi Mazzei a presidente di detto ente per la durata di un quadriennio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze