Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1968

Corte cost., sent. 14 marzo 1968, n. 1

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1/1968
Data di deposito
14 marzo 1968
Data di decisione
11 marzo 1968
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:1

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 1967

Parametri

Massime

Massima n. 2736

Ai fini dell'art. 21, comma terzo, Statuto siciliano, che attribuisce al Presidente regionale il diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri nelle quali si decida su materie che interessano la Regione, non e' sufficiente ne' il criterio di un interesse puramente di fatto, ne' quello della localizzazione territoriale o degli effetti dell'attivita' cui le deliberazioni statali si riferiscano, essendo rilevante soltanto l'interesse che si colleghi alla Regione come ente esponenziale di poteri giuridici di autonomia (nella specie l'interesse e' stato ravvisato a proposito della nomina del presidente dell'Ente Acquedotti Siciliani). Cfr.: 4/66

Massima n. 2737

Qualora il Consiglio dei Ministri sia chiamato a pronunziarsi su una certa materia, le sue deliberazioni, salvo che dalla legge attributiva della competenza non risulti chiaramente il contrario, in virtu' della posizione costituzionale dell'organo, determinano il contenuto del provvedimento, onde di fronte ad esse gli ulteriori atti ministeriali e presidenziali assumono la funzione di mera attuazione.

Massima n. 2738

Il provvedimento con cui lo Stato procede alla nomina del Presidente dell'Ente Acquedotti Siciliani senza che il Presidente della Regione sia stato invitato a partecipare alla riunione del Consiglio dei Ministri, nel corso della quale essa fu deliberata, preclude l'esercizio di una competenza costituzionale della Regione e deve pertanto essere annullato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

accogliendo il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione siciliana con l'atto di cui in epigrafe:

a) dichiara che spetta al Presidente della Regione siciliana partecipare al Consiglio dei Ministri per la deliberazione della nomina del presidente dell'Ente acquedotti siciliani (art. 2, R.D. 23 febbraio 1942, n. 369);

b) annulla il D.P.R. 9 agosto 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 31 agosto 1967, concernente la nomina dell'avv. Luigi Mazzei a presidente di detto ente per la durata di un quadriennio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

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