Corte costituzionale

Ordinanza n. 80/1968

Corte cost., ord. 27 giugno 1968, n. 80

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
80/1968
Data di deposito
27 giugno 1968
Data di decisione
20 giugno 1968
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:80

Norme oggetto del giudizio

  • art. 45, legge n. 69 del 3 febbraio 1963

Parametri

  • art. 21, Costituzione
  • art. 26, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948

Massime

Massima n. 2922

La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 45 legge 3 febbraio 1963, n. 69, in riferimento all'art. 21 Cost. - sollevata dall'ordinanza trib. Milano 13 dicembre 1967, g.u. 30 marzo 1968, n. 84 - essendo stata gia' decisa dalla sentenza n. 11 del 1968.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, relativa all'"ordinamento della professione di giornalista", sollevata dal Tribunale di Milano in riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

Testo integrale

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