Corte costituzionale
Sentenza n. 98/1967
Corte cost., sent. 8 luglio 1967, n. 98
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 98/1967
- Data di deposito
- 8 luglio 1967
- Data di decisione
- 26 giugno 1967
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:98
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1011 del 14 luglio 1960
Parametri
Massime
Massima n. 4682
V. sent. n. 50/1966.
Massima n. 4683
La liberta' sindacale garantita dall'art. 39, primo comma, della Costituzione, come esclude la legittimita' di una legge che direttamente o indirettamente coarti la liberta' di non associarsi, cosi' impedisce che lavoratori e datori di lavoro possano essere sottoposti a poteri dispositivi conferiti ad organizzazioni sindacali alle quali non abbiano liberamente aderito. Ma e' da escludere che la soggezione ope legis di lavoratori e datori di lavoro, prevista dal d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011 (concernente i licenziamenti individuali), dei lavoratori dipendenti da imprese industriali, ai "poteri decisori e sanzionatori" del collegio arbitrale di cui all'art. 4 dell'accordo interconfederale, cui il suddetto decreto legislativo ha dato efficacia erga omnes, equivalga alla loro soggezione ad associazioni cui sono estranei. Atteso che il collegio arbitrale e' tenuto a pronunciarsi secondo criteri obiettivi (le norme che applica non trovando fonte nelle organizzazioni sindacali) e in una posizione di assoluta indipendenza anche rispetto a queste. Va percio' ritenuta priva di fondamento, perche' formulata su presupposti errati, la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, sollevata dal Tribunale di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 76 e 102 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione sollevata dalla stessa ordinanza in riferimento allart. 39, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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