Corte costituzionale
Sentenza n. 93/1967
Corte cost., sent. 8 luglio 1967, n. 93
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 93/1967
- Data di deposito
- 8 luglio 1967
- Data di decisione
- 26 giugno 1967
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:93
Norme oggetto del giudizio
- art. 419, codice di procedura penale 1930
- art. 28, codice di procedura penale 1930 (disp. att.)
Parametri
Massime
Massima n. 4673
L'art. 419 c.p.p., fa onere all'imputato non ammesso al gratuito patrocinio di anticipare le spese per l'escussione dei testimoni (a discarico) compresi nella liste ammesse ai sensi dell'art. 420 c.p.p., esclusivamente al fine di stimolare la parte ad un uso cosciente del suo diritto di difesa, onde evitare abusi dilatori o sterili. Inoltre, gli artt. 419 e 420 c.p.p., non mirano ad imprimere al processo una direzione informata al preconcetto di ritenere sufficienti le prove acquisite dagli uffici del pubblico ministero o da quelli dell'istruzione, ne' a porre limiti all'acquisizione delle prove. La posizione del pubblico ministero nell'ordinamento costituzionale e il fatto che anche lo Stato e' tenuto ad anticipare la spesa delle testimonianze che il pubblico ministero abbia a sua volta dedotto, escludono poi che l'onere previsto a carico dell'imputato determini una disparita' fra accusa e difesa. Pertanto, deve ritenersi insussistente il denunciato contrasto di dette norme con gli artt. 24 e 3 della Costituzione.
Massima n. 4674
La facolta' di ricorrere al gratuito patrocinio - in materia penale consentito in base alla sola prova dello stato di poverta' - e l'imparzialita' assicurata dalla composizione delle commissioni (pur non essendo queste organi giurisdizionali), che decidono sulle relative istanze, (cfr. artt. 15, terzo comma, e 16, secondo, terzo e quinto comma, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282) consentono di escludere che l'onere a carico dell'imputato (artt. 419 e 420 c.p.p.) di anticipare le spese per citazioni e indennita' ai testimoni da lui richiesti, dia luogo a contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione (ved. massima precedente) anche nell'ipotesi in cui la parte privata sia in condizioni economiche tali da non permetterle di farvi fronte. Tenuto anche conto della possibilita', nel caso di mancato anticipo delle spese stesse da parte dell'imputato, che i testi da lui indicati a discarico siano egualmente ammessi dal giudice nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta dal pretore di Venezia con ordinanza 24 gennaio 1966, in relazione all'art. 419 del Codice di procedura penale e all'art. 28 delle disposizioni di attuazione dello stesso Codice approvato con R.D. 28 maggio 1931, n. 602, in quanto impongono all'imputato non ammesso al gratuito patrocinio di anticipare le spese per le citazioni e le indennità ai testimoni da lui richiesti, ed in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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