Corte costituzionale
Sentenza n. 92/1967
Corte cost., sent. 8 luglio 1967, n. 92
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 92/1967
- Data di deposito
- 8 luglio 1967
- Data di decisione
- 26 giugno 1967
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Biagio Petrocelli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:92
Norme oggetto del giudizio
- art. 435, codice di procedura penale 1930
- art. 503, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 4666
La questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, relativamente all'art. 435 del codice di procedura penale, in quanto esso non dispone per il giudizio immediato per reato commesso in udienza la concessione di alcun termine per la difesa, non e' fondata.
Massima n. 4667
La questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 ed all'art. 24 della Costituzione, relativamente al terzo comma dell'art. 503 del codice di procedura penale, in quanto esso dispone che nel giudizio direttissimo il termine per preparare la difesa viene concesso soltanto se il giudice lo ritiene necessario, non e' fondata. Il potere discrezionale che, nel giudizio direttissimo la disposizione attribuisce al giudice di concedere o non concedere il termine per la difesa non puo' essere considerato come fonte di arbitrio, in quanto esso e' conferito affinche' egli, con l'esame obbiettivo ed imparziale che e' nella natura del suo ufficio, possa cogliere e regolare le esigenze proprie del caso concreto, stabilendo, volta per volta, se sia necessaria oppure no la concessione del termine, mentre non riguarda la legge nella generalita' e normalita' delle sue previsioni il fatto che nei singoli procedimenti possa da taluno farsi uso non conveniente o addirittura arbitrario del potere stesso.
Massima n. 4668
L'art. 435 del codice di procedura penale prevede una forma specialissima di giudizio, il cui precipuo carattere e' quello di attuarsi immediatamente dopo la commissione del reato, affinche', dati tutti i particolari suoi effetti nell'ambiente e nelle circostanze in cui si verifica, si abbia senza indugio l'applicazione della sanzione e la riaffermazione del diritto: tale forma di giudizio verrebbe meno in quella che e' la sua propria natura ed efficacia se dovesse sospendersi a seguito di concessione di un termine per la difesa.
Massima n. 4669
Il diritto di difesa trova anche nel giudizio immediato la sua piena soddisfazione, giacche', essendo il reato commesso in pubblica udienza, la immediatezza degli elementi probatori rende possibile alla difesa di assolvere il suo compito, cosi' come rende possibile al giudice di assolvere il suo.
Massima n. 4670
La Corte costituzionale ha gia' statuito in altre sentenze che le esigenze del processo penale, ai fini della migliore possibile applicazione della legge, si risolvono in taluni casi con forme speciali di procedimento, alle quali, come si adatta, senza che ne siano sostanzialmente lese le esigenze, la funzione della giustizia nel suo insieme, cosi' puo' e deve adattarsi anche il diritto alla difesa, senza alcuna sua effettiva menomazione o sacrificio, e senza che ne risulti leso il principio costituzionale dell'art. 24.
Massima n. 4671
Il giudizio direttissimo e' disposto, di regola, per i casi nei quali la semplicita' dei fatti e l'immediatezza degli elementi della prova sono tali da rendere piu' che sufficiente per la difesa la conoscenza che ne risulta dallo stesso svolgersi del dibattimento.
Massima n. 4672
Posto che non risulta lesa la posizione dell'imputato dalla esistenza del potere discrezionale del giudice circa la concessione del termine a difesa, e' evidente che non puo' qualificarsi lesiva del principio di eguaglianza la diversita' di posizione che naturalmente ne risulta a seconda che il giudice si avvalga di quel potere in un senso o nell'altro, per accogliere o respingere la relativa istanza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, sollevata dal Tribunale di Belluno con ordinanza del 10 dicembre 1965, dell'art. 435 del Codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 503, terzo comma, del Codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Belluno nella stessa ordinanza del 10 dicembre 1965, dal pretore di Bari con ordinanza del 16 marzo 1966, dal pretore di Milano con ordinanza del 28 marzo 1966, dal Tribunale di Bari con ordinanza del 22 marzo e del 1, 8 e 15 giugno 1966, in riferimento all'art. 24 della Costituzione; e in riferimento anche all'art. 3 della Costituzione dalle citate ordinanze del Tribunale di Belluno e dalle tre ultime ordinanze del Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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