Corte costituzionale
Sentenza n. 79/1967
Corte cost., sent. 3 luglio 1967, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 79/1967
- Data di deposito
- 3 luglio 1967
- Data di decisione
- 15 giugno 1967
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:79
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 4650
Il dubbio se l'art. 1238 del Codice della navigazione, il quale conferisce al Comandante di porto attribuzioni giurisdizionali in materia penale, in occasione del cui esercizio tale organo potrebbe esser chiamato a conoscere della legittimita' di provvedimenti normativi da esso stesso posti in esame in veste di autorita' amministrativa, contrasti col "principio della divisione dei poteri sancito dall'art. 104, primo comma, della Costituzione" non e' fondato.
Massima n. 4651
L'articolo 104 Cost. riguarda soltanto la Magistratura, e cioe' l'Ordine dei giuridici ordinari. E a tale Ordine i Comandanti di porto (la cui competenza giurisdizionale sopravvive ex VI disposizione transitoria della Costituzione, come questa Corte ha affermato con la sentenza n. 41 del 1960) sono estranei anche quando operano in veste di giudici. Essi sono, in tale loro veste, giudici speciali, non organi specializzati della giurisdizione ordinaria ai sensi dell'art. 102, secondo comma, della Costituzione. Ne' con questo carattere contrasta il fatto che la loro competenza giurisdizionale si articola con quella dei tribunali ordinari, ai quali puo' essere proposto appello avverso le loro sentenze. Il nostro ordinamento ha conosciuto e conosce anche altri complessi giurisdizionali costituiti, nei gradi inferiori, di organi di giurisdizione speciale e, nei gradi superiori, di giudici ordinari (sono noti gli esempi della materia del contenzioso elettorale e di quella degli usi civici).
Massima n. 4652
Principio della divisione dei poteri risulta accolto, nel vigente ordinamento, non in astratto, bensi' entro i limiti consacrati nelle norme della Costituzione. Comunque esso non puo' considerarsi leso quando - come nel caso in esame - una legge non attribuisca a un organo compiti che una norma costituzionale abbia riservato ad organi diversi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, proposta dal Tribunale di Roma con ordinanza 17 marzo 1966, relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 1238 del Codice della navigazione in riferimento all'art. 104, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI
- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI.
Testo integrale
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