Corte costituzionale

Sentenza n. 76/1967

Corte cost., sent. 3 luglio 1967, n. 76

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
76/1967
Data di deposito
3 luglio 1967
Data di decisione
15 giugno 1967
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:76

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 143 del 2 marzo 1949
  • art. 4, comma 7, regio decreto n. 2229 del 16 novembre 1939

Parametri

Massime

Massima n. 4638

E' infondata, in riferimento all'art. 23 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma settimo, del r.d. 16 novembre 1939, n. 2229 ("Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato"), in relazione all'art. 5, lett. h, della legge 2 marzo 1949, n. 143 della tariffa professionale, secondo la quale gli onorari per i collaudi di strutture in cemento armato sono stabilite "a discrezione", cioe' a criterio del professionista, perche' si deve escludere che il sistema previsto dalla legge, secondo la quale il costruttore privato deve pagare le competenze dell'ingegnere ispettore, assoggetta l'imprenditore a una prestazione, la cui misura possa essere determinata ad arbitrio incontrollato dell'ingegnere. L'art. 4, comma settimo, richiama la tariffa professionale la quale, pur prevedendo che gli onorari per i collaudi delle strutture in cemento armato siano stabiliti "a criterio" del professionista, non si rimette all'arbitrio del professionista stesso, ma indica che, per ragioni tecniche, al collaudo non sono applicabili altri criteri (a percentuale, a quantita', a vacazione). La misura della liquidazione deve pero' corrispondere a criteri obiettivi, indicati nelle norme di diritto comune sul lavoro autonomo e sulle professioni intellettuali ed e' soggetta sia al controllo del Consiglio dell'ordine, sia, in caso di contestazione giudiziaria, alla determinazione del giudice.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, proposta con l'ordinanza 24 febbraio 1966 del Pretore di Massa, della legittimità costituzionale dell'art. 4, comma settimo, del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, recante "Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato" in relazione all'art. 5, lett. h, della legge 2 marzo 1949, n. 143, con riferimento all'art. 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI

- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI.

Testo integrale

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