Corte costituzionale
Sentenza n. 76/1967
Corte cost., sent. 3 luglio 1967, n. 76
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 76/1967
- Data di deposito
- 3 luglio 1967
- Data di decisione
- 15 giugno 1967
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:76
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 143 del 2 marzo 1949
- art. 4, comma 7, regio decreto n. 2229 del 16 novembre 1939
Parametri
Massime
Massima n. 4638
E' infondata, in riferimento all'art. 23 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma settimo, del r.d. 16 novembre 1939, n. 2229 ("Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato"), in relazione all'art. 5, lett. h, della legge 2 marzo 1949, n. 143 della tariffa professionale, secondo la quale gli onorari per i collaudi di strutture in cemento armato sono stabilite "a discrezione", cioe' a criterio del professionista, perche' si deve escludere che il sistema previsto dalla legge, secondo la quale il costruttore privato deve pagare le competenze dell'ingegnere ispettore, assoggetta l'imprenditore a una prestazione, la cui misura possa essere determinata ad arbitrio incontrollato dell'ingegnere. L'art. 4, comma settimo, richiama la tariffa professionale la quale, pur prevedendo che gli onorari per i collaudi delle strutture in cemento armato siano stabiliti "a criterio" del professionista, non si rimette all'arbitrio del professionista stesso, ma indica che, per ragioni tecniche, al collaudo non sono applicabili altri criteri (a percentuale, a quantita', a vacazione). La misura della liquidazione deve pero' corrispondere a criteri obiettivi, indicati nelle norme di diritto comune sul lavoro autonomo e sulle professioni intellettuali ed e' soggetta sia al controllo del Consiglio dell'ordine, sia, in caso di contestazione giudiziaria, alla determinazione del giudice.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, proposta con l'ordinanza 24 febbraio 1966 del Pretore di Massa, della legittimità costituzionale dell'art. 4, comma settimo, del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, recante "Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato" in relazione all'art. 5, lett. h, della legge 2 marzo 1949, n. 143, con riferimento all'art. 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI
- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI.
Testo integrale
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