Corte costituzionale
Sentenza n. 75/1967
Corte cost., sent. 3 luglio 1967, n. 75
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 75/1967
- Data di deposito
- 3 luglio 1967
- Data di decisione
- 15 giugno 1967
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:75
Norme oggetto del giudizio
- art. 80, decreto-legge n. 976 del 18 novembre 1966
- legge n. 1142 del 23 dicembre 1966
Parametri
- art. 136, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 8, comma 1, statuto regione Sardegna
- art. 47, comma 2, statuto regione Sardegna
- art. 54, comma 4, statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 4634
Non cessa la materia del contendere quando il contenuto della disposizione impugnata di un decreto-legge resti inalterato con la legge di conversione, anche se quella disposizione sia stata sostituita con un nuovo articolo, giacche' pure se si ammetta che la legge di conversione rappresenti un quid novi che travolga e si sostituisca al decreto-legge, sarebbe contrario alla realta' inferirne che la legge elimini il contrasto da cui ebbe inizio la controversia. La stessa considerazione serve per disattendere la tesi di una sopraggiunta inammissibilita' del ricorso, quando con la legge di conversione sostanzialmente rimanga immutata la disposizione convertita, restando inalterati non soltanto la controversia ma anche l'interesse che diede luogo al ricorso. (Fattispecie: Questione di legittimita' costituzionale in via principale dell'art. 80, ult. comma, del D.L. 18 novembre 1966, n. 976, recante "Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142).
Massima n. 4635
Anche nel procedimento di legittimita' costituzionale di un decreto-legge il mutamento recato con la legge di conversione durante il giudizio non puo' e non deve influire sul corso del giudizio stesso quando permanga integro l'interesse alla decisione e restino immutati, nella sostanza, i termini della controversia. In tali casi la decisione rispetto alla legge di conversione non interviene, in via conseguenziale, per effetto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ma per l'originaria forza espansiva del ricorso contro la conforme disposizione del decreto-legge. Per lo stesso motivo non occorre che la Corte sollevi apposito incidente di costituzionalita' nei riguardi della legge di conversione. (Fattispecie: Questioni di legittimita' costituzionale in via principale dell'art. 80, ult. comma, del D.L. 18 novembre 1966, n. 976, recente "Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966", convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142. Trattasi di risoluzione di un caso di specie giacche' la decisione fa salva la soluzione di ogni altra questione sia, in generale, circa gli effetti della legge di conversione rispetto al decreto-legge convertito sia, in particolare, nei riguardi della impugnazione del decreto-legge quando la disposizione della sopraggiunta legge di conversione non coincida con la denunciata norma del decreto-legge).
Massima n. 4636
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, ult. comma, del D.L. 18 novembre 1966, n. 976, concernente "Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966", convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, in riferimento agli artt. 8, comma primo, 47, comma secondo e 54, comma quarto, dello Statuto speciale per la Regione sarda, e' infondata, in quanto il decreto-legge n. 976 del 18 novembre 1966, non apporto' novita' rispetto al decreto-legge n. 913 del precedente giorno 9 per quanto si riferiva alla esclusiva attribuzione all'Erario del gettito derivante dagli inasprimenti fiscali deliberati contemporaneamente alle provvidenze disposte a favore degli alluvionati con l'altro decreto n. 914 di quella stessa data. Onde l'attivita' statale di cui la Regione si lagna restava fuori dell'ambito dei rapporti tra Stato e Regione, e, quindi, non ricorreva l'applicazione degli artt. 8, primo comma, 47, secondo comma, e 54, quarto comma, dello Statuto sardo.
Massima n. 4637
In sede di esame della legittimita' costituzionale dell'art. 80, ult. comma, del D.L. 18 novembre 1966, concernente "Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966", convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, in riferimento agli artt. 8, primo comma, 47, secondo comma, e 54, quarto comma, dello Statuto speciale per la Regione sarda, e' stato ribadito il principio che - a parte il fondamento della pretesa della Regione sarda circa la forma (legge o decreto-legge) con cui si potrebbero imporre le misure fiscali sul cui gettito vi siano interessenze delle regioni - la legge dello Stato puo' introdurre tributi nuovi, aumentare le liquote o imporre addizionali anche in quei settori nei quali le regioni, per disposizione dei relativi statuti, abbiano diritto a tutto o parte del gettito, quando le nuove entrate tributarie siano destinate alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge le eccezioni pregiudiziali proposte dall'Avvocatura generale dello Stato;
dichiara non fondata la questione sollevata, col ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione sarda sulla legittimità costituzionale dell'art. 80, ultimo comma, del decreto - legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente "Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966", convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, in riferimento agli artt. 8, comma primo, 47, comma secondo, e 54, comma quarto, dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI
- GIUSEPPE VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI.
Testo integrale
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