Corte costituzionale

Sentenza n. 73/1967

Corte cost., sent. 9 giugno 1967, n. 73

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
73/1967
Data di deposito
9 giugno 1967
Data di decisione
1° giugno 1967
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:73

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 14 luglio 1960
  • unico, decreto del Presidente della Repubblica n. 779 del 9 maggio 1961

Parametri

Massime

Massima n. 24483

E' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 779, contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Matera e Potenza, per la parte in cui rende obbligatorio 'erga omnes' l'accantonamento presso la Cassa edile di Potenza dei contributi dovuti per ferie, gratifica natalizia e festivita', previsti dall'art. 10 del contratto collettivo integrativo per la provincia di Potenza 1 settembre 1959. Infatti e' illegittima l'estensione 'erga omnes' di quelle norme dei contratti collettivi integrativi che, come nella specie, prevedano il versamento di contributi alle Casse edili, uniformandosi all'art. 62 del contratto collettivo nazionale per i lavoratori dell'industria edile, gia' dichiarato incostituzionale con la sent. n. 129/1963: non si ha, invece, illegittimita', rispetto alle norme di quei contratti integrativi, che si limitano a stabilire la misura delle percentuali per ferie e festivita', senza richiedere l'accantonamento di esse presso un istituto di credito o una Cassa edile. red.: A. M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 779, contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Matera e Potenza, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'accantonamento presso la Cassa edile di Potenza dei contributi dovuti per ferie, gratifica natalizia e festività, previsti dall'art. 10 del contratto collettivo per la provincia di Potenza 1 settembre 1959.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

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