Corte costituzionale

Sentenza n. 72/1967

Corte cost., sent. 9 giugno 1967, n. 72

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
72/1967
Data di deposito
9 giugno 1967
Data di decisione
1° giugno 1967
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:72

Norme oggetto del giudizio

  • art. 63, legge n. 1 del 5 gennaio 1956
  • art. 48, legge n. 25 del 11 gennaio 1951
  • art. 182, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
  • contratto o accordo collettivo di lavoro del 1° settembre 1959
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 779 del 9 maggio 1961

Parametri

Massime

Massima n. 4631

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 182, ultimo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, contenente il testo unico delle leggi sulle imposte dirette, che consente l'iscrizione, nei ruoli straordinari dell'intero debito di imposta accertato degli uffici, e non ancora definito, ove vi sia fondato pericolo di perdita, per preteso eccesso di delega in relazione agli artt. 48, legge 11 gennaio 1951, n. 25 e 63, legge 5 gennaio 1956, n. 1, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. Il Governo non ha trasceso i limiti della legge di delegazione (art. 63 l. n. 1 del 1956), che riguardava la compilazione di un testo unico delle "norme sulle riscossioni" apportando, oltre alle modifiche utili per un migliore coordinamento, quelle necessarie per una razionale organizzazione dei servizi. Le norme vigenti all'epoca della legge di delegazione erano l'art. 109 del r.d. 11 luglio 1907, n. 560 (che prevedeva l'iscrizione dell'intero reddito accertato provvisoriamente dagli uffici, purche' fossero passati almeno sessanta giorni dalla trasmissione dell'eventuale ricorso del contribuente alla commissione di primo grado) e l'art. 24 del t.u. 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni (che consentiva, su autorizzazione dell'intendente di finanza, la pubblicazione, in ogni tempo, di ruoli straordinari, senza precisare la misura dell'imponibile da iscrivere). Il legislatore delegato, nel raccogliere e coordinare le due norme, si e' preoccupato da un canto di ridurre l'onere del contribuente nei casi normali, dall'altro di assicurare il piu' possibile la riscossione in casi eccezionali. Percio' ha stabilito che, di regola, fermo il termine a quo dei sessanta giorni, si iscriva provvisoriamente a ruolo un'imposta corrispondente alla meta' dell'imponibile (art. 175 lett. a, t.u. n. 645 del 1958), ritenendo peraltro che il pericolo di futura insolvenza di certi debitori di imposta legittimi tuttora la pubblicazione dei ruoli straordinari, ed in essi, ove occorra l'iscrizione provvisoria dell'intero debito non ancora definito, interpretando l'art. 24 del precedente t.u. del 1922 nel senso che, trattandosi dei ruoli straordinari, l'iscrizione del reddito, accertato unilateralmente dall'amministrazione, potesse essere immediata, e chiarendo la funzione dei ruoli straordinari che e' quella di rendere piu' sicura la riscossione dell'imposta mediante l'esazione immediata, in presenza di minaccia di insolvenza. D'altra parte la legislazione delegata nel suo complesso, rispetto ad ogni genere di ruolo, ha alleggerito e razionalizzato il sistema di iscrizione provvisoria.

Massima n. 4632

La estensione erga omnes delle norme dei contratti collettivi integrativi che, uniformandosi all'art. 62 del contratto nazionale per i lavoratori edili, prevedono il versamento di contributi alle Casse edili, e' costituzionalmente illegittimo. Non si ha viceversa illegittimita' costituzionale delle norme dei contratti integrativi che si limitano a stabilire la misura delle percentuali per ferie e festivita' senza disporre l'accantonamento di esse presso un istituto di credito o una cassa edile. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. unico del D.P.R. 9 maggio 1961 n. 779, contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai edili e affini delle provincie di Matera e Potenza, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'accantonamento presso la Cassa edile di Potenza dei contributi previsti dall'art. 10 del contratto collettivo della provincia di Potenza 1 settembre 1959 (ferie, gratifiche natalizie, festivita').

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 182, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), proposta dalla Commissione distrettuale di Casale Monferrato, in relazione agli artt. 48 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, e 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

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