Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1967

Corte cost., sent. 9 giugno 1967, n. 71

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
71/1967
Data di deposito
9 giugno 1967
Data di decisione
1° giugno 1967
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:71

Norme oggetto del giudizio

  • art. 67, regio decreto n. 1016 del 5 giugno 1939

Parametri

Massime

Massima n. 4630

E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 67, primo co., del t.u. sulla caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939 n. 1016, limitatamente alla parte nella quale prevede che le riserve di caccia nella zona delle Alpi siano soltanto "a vantaggio di tutti gli iscritti" alla Federazione italiana della caccia. Infatti, gia' con precedenti decisioni essendo stato ritenuto costituzionalmente illegittimo il sistema per il quale la titolarita' della licenza di caccia presupponeva la qualita' di iscritto alla Federazione, la previsione di un vantaggio per gli iscritti creerebbe una disparita' di trattamento tra cacciatori iscritti e non iscritti. E' infondata la questione di legittimita' costituzionale della prima parte del primo comma dello stesso art. 67 t.u. sulla caccia, il quale consente che nella zona delle Alpi i comuni abbiano la facolta' di costituire in riserva di caccia tutto il territorio comunale, escluse le zone riservate ai proprietari, a condizione che la riserva sia ceduta in gestione alla rispettiva sezione della Federcaccia, perche' la particolare disciplina della caccia nella zona alpina, considerata come zona faunistica a se' stante determinata dall'interesse generale a conservare e sviluppare il locale patrimonio faunistico e l'affidamento alla Federcaccia della riserva, non implica una situazione di favore degli iscritti, ma tende ad assicurare che la gestione corrisponda alle finalita' prospettate dalla legge. Il principio di eguaglianza non comporta la illegittimita' di particolari regimi di riserva se sussistono esigenze obiettive, sempreche' la iscrizione alla Federazione non sia assunta come elemento discriminatore di diverso trattamento per i non iscritti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 67, primo comma, del T.U. sulla caccia, approvato con R. D. 5 giugno 1939, n. 1016, nella parte in cui dispone che la gestione della riserva ivi prevista sia a vantaggio degli iscritti alla sezione della Federazione della caccia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

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