Corte costituzionale

Sentenza n. 57/1967

Corte cost., sent. 5 maggio 1967, n. 57

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
57/1967
Data di deposito
5 maggio 1967
Data di decisione
27 aprile 1967
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:57

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, legge della Regione siciliana del 21 luglio 1966
  • legge della Regione siciliana del 21 dicembre 1966
  • legge della Regione siciliana n. 7 del 18 marzo 1959
  • legge n. 1142 del 23 dicembre 1966
  • decreto-legge n. 976 del 18 novembre 1966
  • delibera legislativa Regione Siciliana del 21 dicembre 1966
  • legge della Regione siciliana n. 25 del 18 aprile 1951

Parametri

Massime

Massima n. 4600

Va dichiarata cessata la materia del contendere nei riguardi della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 luglio 1966 ed impugnata con ricorso del Commissario dello Stato del 28 luglio 1966, dato che la norma censurata (art. 1, terzo comma) che assicurava ai lavoratori avviati ai cantieri di lavoro il "trattamento economico previsto dai vigenti contratti nazionali e provinciali per la categoria edilizia" e' stata poi sostituita con l'art. 1 della successiva legge regionale approvata il 21 dicembre 1966 che ha pure formato oggetto di impugnazione.

Massima n. 4601

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 17 lett. f dello Statuto spec. reg. sic. e 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 dicembre 1966 che attribuisce ai lavoratori avviati ai cantieri di lavoro un assegno di . 1500 giornaliere, legge censurata sui rilievi che, essendo l'assegno di entita' tale da assicurare un trattamento economico uguale a quello degli operai dipendenti dalle imprese edili, comporterebbe sia la alterazione della forma assistenziale e funzione sociale che nel sistema normativo nazionale assolvono i cantieri scuola, sia una ingiustificata sperequazione di trattamento fra questi lavoratori e quelli avviati in altri cantieri della stessa Sicilia e del restante territorio dello Stato. Non e' esatto che l'assegno equivalga alla paga giornaliera degli operai edili ma e' vero, per contro, che esso conserva carattere assistenziale. La disposizione non riguarda i comuni cantieri scuola della Sicilia, ma cantieri "straordinari" sorti nel quadro delle provvidenze disposte per l'urgente necessita' di venire incontro alle esigenze di alcuni Comuni delle Provincie di Catania e Ragusa colpiti dal nubifragio del 31 ottobre 1964, per un periodo di tempo ben determinato (due anni) con trattamento piu' favorevole rispetto a quello previsto dalle norme regionali in materia di avviamento al lavoro ed assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (leggi regionali sic. 18 aprile 1951, n. 25 e 18 marzo 1959, n. 7), analogamente, del resto, a quanto disposto dal legislatore nazionale in occasione delle alluvioni dell'autunno 1966 (artt. 59 e 60 del D.L. 18 novembre 1966, n. 976). Il legislatore regionale non ha quindi valicato i limiti dei principi ed interessi cui e' informata la legislazione statale in materia, ma ha solo inteso concedere un trattamento piu' favorevole a speciali cantieri, istituiti in via eccezionale e temporanea per soddisfare alle particolari condizioni nelle quali si erano venuti a trovare alcuni Comuni dell'Isola.

Massima n. 4602

Il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, consente al legislatore ordinario di dettare norme differenziate per disciplinare situazioni ritenute obbiettivamente e ragionevolmente diverse.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i ricorsi indicati in epigrafe,

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 luglio 1966 impugnata col ricorso notificato il 28 luglio 1966;

dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 17, lett. f. dello Statuto siciliano e 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 21 dicembre 1966, contenente "Modifiche alla legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 luglio 1966, concernente modificazioni alla legge 25 giugno 1965, n. 16, recante provvedimenti di emergenza per fronteggiare pubbliche calamità", proposta col ricorso notificato il 29 dicembre 1966

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

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