Corte costituzionale
Sentenza n. 50/1967
Corte cost., sent. 24 aprile 1967, n. 50
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 50/1967
- Data di deposito
- 24 aprile 1967
- Data di decisione
- 12 aprile 1967
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:50
Norme oggetto del giudizio
- art. 40, regio decreto n. 1016 del 5 giugno 1939
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 41, Costituzione
- art. 42, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 4586
Non e' inammissibile, per pretesa insufficiente indicazione del precetto costituzionale del quale si denuncia la violazione, la questione di legittimita' proposta in via incidentale con un'ordinanza che, malgrado l'espressa indicazione di una disposizione non appropriata, intenda riferirsi ad un principio costituzionale chiaramente desumibile dall'intero contesto dell'ordinanza stessa, anche perche' questa riproduce deduzioni della parte nel giudizio "a quo", che correttamente, a suo tempo, aveva individuato quel principio. (Nella specie era stato impugnato l'art. 40 del vigente T.U. sulla caccia, il quale attribuisce al comitato provinciale della caccia il potere di concedere permessi in deroga al generale divieto legislativo di detenzione di capi vivi di certe specie di selvaggina, per il fatto che la disposizione, come aveva osservato la difesa dell'imputato, non fissa ne' limiti, ne' criteri direttivi al potere cosi' conferito a una autorita' amministrativa: tuttavia era stato richiamato l'art. 76 della Costituzione, che riguarda il diverso caso della delega di poteri legislativi, in luogo degli artt. 41 e 42 della Costituzione, invocati, invece, dalla difesa e considerati da alcune sentenze della Corte costituzionale citate dall'ordinanza stessa a conforto della propria motivazione).
Massima n. 4587
Il primo comma dell'art. 40 del T.U. sulla caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016), secondo il quale "salvo che nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura, e' fatto divieto di detenere lepri, starne, pernici rosse, pernici sarde, coturnici e fagiani vivi a chi non ne abbia ottenuto il permesso scritto dal Comitato provinciale della caccia", non contrasta col principio costituzionale, di cui agli artt. 41 e 42 della Costituzione, che vieta di conferire alla autorita' amministrativa poteri di incidenza sull'attivita' economica e sulla proprieta' privata, senza fissarne i limiti e i fondamentali criteri di applicazione. Infatti, da un lato il carattere derogatorio che e' proprio del potere conferito al Comitato, dall'altro le finalita' che la norma si propone di perseguire - tutela del patrimonio faunistico nazionale e specialmente di alcuni animali, appartenenti alla selvaggina stanziale protetta - comportano che il potere in questione, enunciato e specificato dalla legge, sia tutt'altro che illimitatamente discrezionale e che i permessi in cui esso si estrinseca debbano essere motivati, onde non si sottraggono, anche nella sostanza, al sindacato di legittimita'.
Massima n. 4588
L'esercizio della caccia e percio' l'acquisto della selvaggina attraverso la caccia non rappresentano nel nostro ordinamento estrinsecazione di diritti garantiti della Costituzione. In particolare, poiche' l'art. 42, secondo comma, di questa, demanda alla legge il compito di stabilire il regime di appartenenza e i modi di acquisto dei beni, non urta contro tale precetto la legislazione sulla caccia, allorche' disciplina in quali situazioni e a quali condizioni la selvaggina - che prima della cattura e' res nullius e percio' non forma oggetto di proprieta' - possa esser fatta propria dai singoli. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 40, primo comma, del T.U. sulla caccia, che fa divieto di detenere "salvo che nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura... lepri, starne, pernici rosse, pernice sarde, coturnici e fagiani vivi a chi non ne abbia ottenuto il permesso scritto dal Comitato provinciale della caccia".
Massima n. 4589
L'art. 41 della Costituzione, se assicura la liberta' della iniziativa privata, dispone che essa non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale. Non e' pertanto in contrasto con tale principio, la norma dell'art. 40, primo comma, T.U. sulla caccia, che, per far fronte ad interessi della comunita' nazionale, fa divieto di detenere "salvo che nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura.... lepri, starne, pernici rosse, pernici sarde, coturnici e fagiani vivi a chi non ne abbia ottenuto il permesso scritto dal Comitato provinciale della caccia".
Massima n. 4590
Poiche' in base all'art. 42, secondo comma, della Costituzione, e' consentito alla legge di imporre limiti alla proprieta' privata al fine di assicurare la funzione sociale, sarebbe da ritenere in armonia con tale principio il divieto fatto ai proprietari, di trasferire a persone non autorizzate i capi di selvaggina vivi illegittimamente posseduti, se esso dovesse considerarsi inerente all'art. 40, primo comma, T.U. sulla caccia, secondo il quale "salvo che nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura, e' fatto divieto di detenere lepri, starne, pernici rosse, pernici sarde, coturnici e fagiani vivi a chi non ne abbia ottenuto il permesso scritto dal Comitato provinciale della caccia".
Massima n. 4591
Nei campi istituzionalmente non aperti alle libere determinazioni dei singoli, e cioe' nei campi nei quali questi non hanno da vantare diritti soggettivi, non puo' essere considerata incostituzionale una legge, la quale, nell'ammettere l'espansione dell'agire privato con l'assenso dell'autorita' amministrativa, conferisca a questa poteri discrezionali, tanto per allargare, come per restringere la sfera d'azione dei singoli. Pertanto, si sottrae a censura di incostituzionalita' il potere, conferito dall'art. 40, primo comma, t.u. sulla caccia, ai comitati provinciali di concedere permessi in deroga al generale divieto di detenere alcune specie di selvaggina stanziale protetta. Cio', a prescindere dal problema se, li dove esista, il principio della riserva di legge, oltre all'esclusione della possibilita' che una legge conferisca all'autorita' amministrativa poteri di incidenza non sufficientemente delimitati nel campo dei diritti dei singoli, comporti altresi' l'esclusione della possibilita' di conferire poteri amministrativi discrezionali ordinati a dispensare i singoli dal sottostare ad incidenze operate direttamente dalla legge nella sfera dei loro diritti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, nei confronti dell'art. 40 del T.U. delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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