Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1967

Corte cost., sent. 24 aprile 1967, n. 49

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
49/1967
Data di deposito
24 aprile 1967
Data di decisione
12 aprile 1967
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:49

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana del 25 maggio 1966

Parametri

Massime

Massima n. 4583

L'obbligo di conformita' delle leggi sia nazionali che regionali all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, comporta che ad ogni stanziamento di spese per nuovi oneri debba corrispondere l'indicazione positiva dei mezzi per effettuarne la copertura.

Massima n. 4584

Il capitolo 141, iscritto "per memoria", senza indicazione di somma, nel bilancio regionale siciliano 1966, e menzionato nella legge 25 maggio 1966 recante nuovi provvedimenti a favore del grano duro quale mezzo di copertura delle spese relative, riflette una mera annotazione contabile sprovvista di un contenuto finanziario sostanziale attuale. La legge regionale suddetta, e' pertanto costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

Massima n. 4585

L'eventuale subordinazione di fatto della concreta erogazione delle spese previste da una legge alla effettiva disponibilita' di cui al capitolo di bilancio iscritto solo per memoria e senza indicazione di somma, menzionato nella legge come mezzo di copertura, attiene in definitiva al modo concreto di far fronte alla spesa e costituisce questione del tutto diversa da quella in considerazione in sede di giudizio di legittimita' costituzionale per violazione del quarto comma dell'art. 81 della Costituzione che comporta una valutazione circa la corrispondenza della legge ai precetti costituzionali necessariamente indipendente dalla successiva fase di attuazione materiale della legge medesima. Pertanto la circostanza di fatto suddetta non vale ad escludere la inidoneita' della copertura e la illegittimita' costituzionale della legge cui si riferisce per contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 25 maggio 1966 avente per oggetto "nuovi provvedimenti a favore del grano duro".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

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