Corte costituzionale

Sentenza n. 47/1967

Corte cost., sent. 18 aprile 1967, n. 47

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
47/1967
Data di deposito
18 aprile 1967
Data di decisione
12 aprile 1967
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:47

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana del 7 luglio 1966

Parametri

Massime

Massima n. 4577

L'obbligo di provvedere alla copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sussiste, anche per le leggi regionali, non solo per le nuove o maggiori spese relative alla spese in corso, ma anche per quelle afferenti agli esercizi futuri. Tale obbligo non comporta la necessita' di introdurre in ogni caso nuove o maggiori entrate, ben potendo il legislatore ricorrere a fondi gia' esistenti o entrate gia' previste. Deve pero' essere sempre la legge sostanziale a indicare i mezzi di copertura per far fronte alle nuove o maggiori spese.

Massima n. 4578

E' costituzionalmente illegittima, in riferimento all'articolo 81 della Costituzione, la legge approvata dall'Assemblea reg.sic. nella seduta del 7 luglio 1966 contenente "Norme relative al personale direttivo, di segreteria e di servizio della scuola magistrale ortofrenica di Catania istituita con legge reg. 4 aprile 1955, n. 33 e successivo D. P. Reg. sic. 1 dicembre 1959, n. 10". Tale legge concernente la sistemazione in ruolo, mediante concorso interno, del personale della scuola, comporta un maggior onere finanziario (per il piu' elevato trattamento economico previsto per il direttore - art. 2; per la valutazione per intero di servizi civili e combattentistici precedentemente prestati - art. 4) di cui si trova conferma nei lavori preparatori e che la stessa Regione riconosce, sia pure con riferimento ai soli esercizi futuri, senza nulla disporre in ordine al modo di fronteggiare l'aumento di spesa che dall'applicazione della legge necessariamente e direttamente derivera'. La mancata indicazione dei mezzi per far fronte alle nuove e maggiori spese comporta quindi l'incostituzionalita' della legge regionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 luglio 1966 contenente "Norme relative al personale direttivo, di segreteria e di servizio della Scuola magistrale ortofrenica regionale di Catania istituita con legge regionale 4 aprile 1955, n. 33, e successivo D.P.Reg. 1 dicembre 1959, n. 10".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

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