Corte costituzionale
Sentenza n. 47/1967
Corte cost., sent. 18 aprile 1967, n. 47
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 47/1967
- Data di deposito
- 18 aprile 1967
- Data di decisione
- 12 aprile 1967
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:47
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana del 7 luglio 1966
Parametri
Massime
Massima n. 4577
L'obbligo di provvedere alla copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sussiste, anche per le leggi regionali, non solo per le nuove o maggiori spese relative alla spese in corso, ma anche per quelle afferenti agli esercizi futuri. Tale obbligo non comporta la necessita' di introdurre in ogni caso nuove o maggiori entrate, ben potendo il legislatore ricorrere a fondi gia' esistenti o entrate gia' previste. Deve pero' essere sempre la legge sostanziale a indicare i mezzi di copertura per far fronte alle nuove o maggiori spese.
Massima n. 4578
E' costituzionalmente illegittima, in riferimento all'articolo 81 della Costituzione, la legge approvata dall'Assemblea reg.sic. nella seduta del 7 luglio 1966 contenente "Norme relative al personale direttivo, di segreteria e di servizio della scuola magistrale ortofrenica di Catania istituita con legge reg. 4 aprile 1955, n. 33 e successivo D. P. Reg. sic. 1 dicembre 1959, n. 10". Tale legge concernente la sistemazione in ruolo, mediante concorso interno, del personale della scuola, comporta un maggior onere finanziario (per il piu' elevato trattamento economico previsto per il direttore - art. 2; per la valutazione per intero di servizi civili e combattentistici precedentemente prestati - art. 4) di cui si trova conferma nei lavori preparatori e che la stessa Regione riconosce, sia pure con riferimento ai soli esercizi futuri, senza nulla disporre in ordine al modo di fronteggiare l'aumento di spesa che dall'applicazione della legge necessariamente e direttamente derivera'. La mancata indicazione dei mezzi per far fronte alle nuove e maggiori spese comporta quindi l'incostituzionalita' della legge regionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 luglio 1966 contenente "Norme relative al personale direttivo, di segreteria e di servizio della Scuola magistrale ortofrenica regionale di Catania istituita con legge regionale 4 aprile 1955, n. 33, e successivo D.P.Reg. 1 dicembre 1959, n. 10".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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