Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1967

Corte cost., sent. 22 marzo 1967, n. 31

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
31/1967
Data di deposito
22 marzo 1967
Data di decisione
16 marzo 1967
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino Papaldo
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:31

Norme oggetto del giudizio

  • art. 118, decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965
  • legge n. 991 del 9 ottobre 1964
  • art. 117, decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965
  • art. 108, lett.b, decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965
  • art. 108, lett.c, decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965

Parametri

Massime

Massima n. 4551

Una legge delega, che imponga al legislatore delegato di disciplinare "organicamente" una determinata materia, non importa necessariamente ed in ogni caso il divieto di fare riferimento a norme precedenti, in quanto puo' bene essere organico un corpo di norme che richiamino in parte norme precedenti. Pertanto, il fatto che il D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, abbia dichiarato, negli artt. 117 e 118, di tener ferme alcune disposizioni della legge sulla repressione delle frodi nei prodotti agrari e del relativo regolamento nonche' le disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie, non costituisce vizio di non conformita' alla delega contenuta nella legge 9 ottobre 1964, n. 991, e quindi non determina violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Massima n. 4552

La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 108, lett. b) e c) del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, in relazione all'art. 2 della legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e' manifestamente infondata essendo stata gia' risolta dalla Corte, nel senso della non fondatezza, con la sentenza n. 14 del 1 febbraio 1967 e non essendo stata adottata, nella nuova ordinanza di rinvio, alcuna nuova o diversa argomentazione atta a modificare la pronuncia suddetta.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 117 e 118 del D. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti" e manifestamente infondata quella dell'art. 108 dello stesso decreto, sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1967

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

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