Corte costituzionale
Sentenza n. 31/1967
Corte cost., sent. 22 marzo 1967, n. 31
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 31/1967
- Data di deposito
- 22 marzo 1967
- Data di decisione
- 16 marzo 1967
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:31
Norme oggetto del giudizio
- art. 118, decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965
- legge n. 991 del 9 ottobre 1964
- art. 117, decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965
- art. 108, lett.b, decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965
- art. 108, lett.c, decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965
Parametri
Massime
Massima n. 4551
Una legge delega, che imponga al legislatore delegato di disciplinare "organicamente" una determinata materia, non importa necessariamente ed in ogni caso il divieto di fare riferimento a norme precedenti, in quanto puo' bene essere organico un corpo di norme che richiamino in parte norme precedenti. Pertanto, il fatto che il D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, abbia dichiarato, negli artt. 117 e 118, di tener ferme alcune disposizioni della legge sulla repressione delle frodi nei prodotti agrari e del relativo regolamento nonche' le disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie, non costituisce vizio di non conformita' alla delega contenuta nella legge 9 ottobre 1964, n. 991, e quindi non determina violazione dell'art. 76 della Costituzione.
Massima n. 4552
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 108, lett. b) e c) del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, in relazione all'art. 2 della legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e' manifestamente infondata essendo stata gia' risolta dalla Corte, nel senso della non fondatezza, con la sentenza n. 14 del 1 febbraio 1967 e non essendo stata adottata, nella nuova ordinanza di rinvio, alcuna nuova o diversa argomentazione atta a modificare la pronuncia suddetta.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 117 e 118 del D. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti" e manifestamente infondata quella dell'art. 108 dello stesso decreto, sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1967
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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