Corte costituzionale
Sentenza n. 2/1967
Corte cost., sent. 21 gennaio 1967, n. 2
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 2/1967
- Data di deposito
- 21 gennaio 1967
- Data di decisione
- 17 gennaio 1967
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:2
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1346 del 10 dicembre 1961
- legge della Regione siciliana n. 17 del 17 settembre 1964
- decreto-legge n. 507 del 12 aprile 1948
- art. 11, disposizioni sulla legge in generale
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- regio decreto legge n. 2145 del 30 novembre 1937
- decreto-legge n. 1346 del 10 dicembre 1961
Massime
Massima n. 4479
Non e' fondata l'eccezione di inamissibilita' per acquiescenza del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri per conflitto di attribuzione relativo alla circolare 26 ottobre 1964, n. 25800 dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana concernente il versamento nella Cassa della Regione dell'addizionale prevista dalla legge 10 dicembre 1961, n. 1346, eccezione basata sull'omessa impugnazione delle precedenti note dell'Assessore al bilancio 23 maggio 1962, n. 42900 e 9 giugno 1962, n. 42942 nonche' della legge regionale 17 settembre1964, n. 17 di approvazione del bilancio regionale del semestre 1 luglio-31 dicembre 1964, contenente il capitolo n. 87 relativo al provento di detta addizionale. Le note richiamate, infatti, non solo non risultano mai notificate all'organo legittimato a proporre eventuale ricorso, e cioe' al Presidente del Consiglio dei Ministri, ma sono state emesse quando gia' la Corte era stata investita della questione della spettanza dell'addizionale. questione che non e' stata esaminata nel merito perche' nelle more del giudizio il provvedimento impugnato fu revocato: cfr. sentenza 115 del 1963. Ne' la mancata impugnativa della legge regionale di bilancio n. 17 del 1964, puo' importare preclusione per lo Stato di difendere in questa sede le sue posizioni giuridiche non essendo tale impugnativa necessaria perche' l'iscrizione in bilancio di un capitolo - per altro per memoria - e' fatto di per se non produttivo di alcun effetto sostanziale e non comporta nessuna modificazione dell'ordinamento giuridico.
Massima n. 4480
Il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, non ha carattere integrativo ed interpretativo e, pertanto, le sue norme non hanno efficacia retroattiva: per espressa disposizione dello stesso decreto (art. 11) esso "entra in vigore dalla data di inizio dell'esercizio finanziario successivo alla sua pubblicazione" (1 gennaio 1966) e solo " da tale data cessa di avere effetto l'art. 2 del D.L. 12 aprile 1948, n. 507".
Massima n. 4481
Dall'esame della legge 10 dicembre 1961, n. 1346 si deduce la precisa volonta' del legislatore in ordine all'appartenenza allo Stato del maggior provento che si voleva realizzare. Il titolo della legge parla, infatti, di "aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita con il R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145 e successive modificazioni" e l'art. 4 specifica che "il maggior provento derivante dall'applicazione della presente legge e' riservato all'Erario". Ne' vale in contrario osservare che il termine "Erario" puo' ben essere riferito alla Regione poiche', come si ricava dai lavori preparatori relativi alla legge, detto termine e' stato inequivocabilmente usato per designare il tesoro dello Stato. E neppure vale osservare che la legge in esame non ha voluto istituire un nuovo tributo, ma ha solo inteso maggiorare le aliquote di tributi preesistenti gia' appartenenti alla Regione, in quanto l'aumento di una addizionale e' cosa diversa dalla maggiorazione delle aliquote dei tributi nei quali viene applicata ed in ogni caso la addizionale del 1961 non puo' considerarsi un aumento puro e semplice di quella istituita col D.L. 30 novembre 1937, n. 2145, date le profonde diversita' di scopo e di destinazione delle due addizionali. Il provento dell'addizionale del 1961 si presenta, quindi, come una entrata tributaria erariale nuova rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1947-48 e come tale non spetta alla Sicilia in virtu' della disciplina provvisoria di cui al D.L. 12 aprile 1948, n. 507.
Massima n. 4482
E' illegittima la circolare 26 ottobre 1964, n. 25800 con la quale l'Assessore per le finanze della Regione siciliana disponeva che il provento derivante dall'addizionale di cui alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346 fosse versato, eccezione fatta per la parte relativa alla imposta sulle societa', nelle casse regionali. La Regione attribuendosi tale provento espressamente riservato dalla legge all'Erario dello Stato, ha alterato unilateralmente i termini dei rapporti allora vigenti fra la finanza statale e la finanza regionale, violando le disposizioni contenute negli artt. 36 dello Statuto e 2 del D.L. n. 507 del 1948 che delimitavano la sua competenza alle sole entrate tributarie tassativamente indicate nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1947-48.
Massima n. 4483
In vigenza del regime provvisorio di cui al D.L. 12 aprile 1948, n. 507 riguardante i rapporti finanziari tra Stato e Regione siciliana, lo Stato ha conservato il potere di modificare l'ordinamento tributario e di imporre nuovi tributi anche nel territorio della Sicilia, riservandone a se il gettito. Cfr.: 52/57; 5/58.
Massima n. 4484
Il trasferimento dallo Stato alla Regione siciliana delle funzioni concernenti la riscossione dei tributi, nonche' delle funzioni collegate al servizio esattoriale, si e' verificato per i tributi di competenza regionale e non per quelli che lo Stato si sia originariamente riservati o abbia in prosieguo legittimamente imposti.
Massima n. 4485
Spetta allo Stato l'aumento dell'addizionale di cui alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346, e spetta, quindi, al Ministro delle finanze, e non all'Assessore per le finanze della Regione siciliana, decidere i ricorsi gerarchici proposti dai ricevitori provinciali di Caltanissetta, Agrigento e Palermo avverso i provvedimenti degli Intendenti di finanza che affermavano l'obbligo di versare all'Erario dello Stato il provento dell'addizionale. Vanno, conseguentemente, annullati i decreti n. 061/65, 062/65, 0104/65 in data 14 e 22 gennaio 1965 dello Assessore per le finanze, di annullamento dei decreti intendentizi che avevano affermato l'obbligo del Banco di Sicilia, quale ricevitore provinciale, di versare all'Erario dello Stato il provento dell'addizionale in questione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i tre ricorsi indicati in epigrafe;
respinge l'eccezione di inammissibilità per acquiescenza proposta dalla Regione siciliana;
respinge il ricorso 29 dicembre 1964 proposto dalla Regione siciliana e in accoglimento dei ricorsi del Presidente del Consiglio dei Ministri depositati il 9 gennaio e 16 aprile 1965:
dichiara che spetta allo Stato l'aumento dell'addizionale di cui alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346, e che spetta pertanto al Ministro per le finanze, e non all'Assessore per le finanze della Regione siciliana, decidere i ricorsi gerarchici proposti dai ricevitori provinciali di Caltanissetta, Agrigento e Palermo avverso i provvedimenti degli Intendenti di finanza, che affermavano l'obbligo di versare all'Erario dello Stato il provento dell'addizionale;
annulla, per conseguenza, la circolare 26 ottobre 1964, numero 25800, nonché i decreti nn. 061/65, 062/65 e 0104/65 in data 14 e 22 gennaio 1965, dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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