Corte costituzionale

Sentenza n. 156/1967

Corte cost., sent. 15 dicembre 1967, n. 156

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
156/1967
Data di deposito
15 dicembre 1967
Data di decisione
12 dicembre 1967
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Biagio Petrocelli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:156

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934

Parametri

Massime

Massima n. 4791

Nello spirito della disposizione dell'art. 11 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 (conv. in legge 27 maggio 1935, n. 835) sulla istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, e' da escludere che le speciali indagini, previste nel primo comma di esso, al fine di stabilire la personalita' del minore sotto l'aspetto fisico, psichico, morale e ambientale, siano obbligatorie riguardo a tutti i loro specifici aspetti. Cosicche' nell'ambito di tali indagini, l'ispezione corporale dell'imputato minore non deve considerarsi tassativamente prescritta, ma, (come si arguisce anche dal disposto del secondo comma dello stesso articolo quanto al ricorso al parere di tecnici "senza formalita' procedurali") rimessa, caso per caso, al motivato apprezzamento del magistrato. Non e' dubbio peraltro che una eventuale obbligatorieta' della ispezione possa essere stabilita dalla legge ordinaria non ponendo al riguardo l'art. 13 della Costituzione limiti di sorta. E' dunque infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in proposito sul presupposto che l'indicato art. 11 del R.D.L. n. 1404 del 1934 renda tassativamente obbligatoria l'ispezione corporale dell'imputato minore e che percio' si ponga fuori dei casi in cui l'art. 13 Cost. ammette restrizioni della liberta' personale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione, sollevata con ordinanza del pretore di Napoli del 4 aprile 1966, sulla legittimità costituzionale dell'art. 11 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e sul funzionamento dei tribunali per i minorenni, in riferimento all'art. 13 della costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

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