Corte costituzionale
Sentenza n. 156/1967
Corte cost., sent. 15 dicembre 1967, n. 156
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 156/1967
- Data di deposito
- 15 dicembre 1967
- Data di decisione
- 12 dicembre 1967
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Biagio Petrocelli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:156
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934
Parametri
Massime
Massima n. 4791
Nello spirito della disposizione dell'art. 11 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 (conv. in legge 27 maggio 1935, n. 835) sulla istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, e' da escludere che le speciali indagini, previste nel primo comma di esso, al fine di stabilire la personalita' del minore sotto l'aspetto fisico, psichico, morale e ambientale, siano obbligatorie riguardo a tutti i loro specifici aspetti. Cosicche' nell'ambito di tali indagini, l'ispezione corporale dell'imputato minore non deve considerarsi tassativamente prescritta, ma, (come si arguisce anche dal disposto del secondo comma dello stesso articolo quanto al ricorso al parere di tecnici "senza formalita' procedurali") rimessa, caso per caso, al motivato apprezzamento del magistrato. Non e' dubbio peraltro che una eventuale obbligatorieta' della ispezione possa essere stabilita dalla legge ordinaria non ponendo al riguardo l'art. 13 della Costituzione limiti di sorta. E' dunque infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in proposito sul presupposto che l'indicato art. 11 del R.D.L. n. 1404 del 1934 renda tassativamente obbligatoria l'ispezione corporale dell'imputato minore e che percio' si ponga fuori dei casi in cui l'art. 13 Cost. ammette restrizioni della liberta' personale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione, sollevata con ordinanza del pretore di Napoli del 4 aprile 1966, sulla legittimità costituzionale dell'art. 11 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e sul funzionamento dei tribunali per i minorenni, in riferimento all'art. 13 della costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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