Corte costituzionale
Sentenza n. 155/1967
Corte cost., sent. 15 dicembre 1967, n. 155
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 155/1967
- Data di deposito
- 15 dicembre 1967
- Data di decisione
- 12 dicembre 1967
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:155
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione siciliana n. 2 del 18 gennaio 1949
- legge della Regione siciliana n. 37 del 18 ottobre 1954
- art. 1, legge della Regione siciliana n. 11 del 28 aprile 1954
- art. 12, legge della Regione siciliana n. 11 del 28 aprile 1954
Parametri
- art. 36, legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 4790
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 36 dello Statuto speciale siciliano e 117 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, e 1 e 12 della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11 (recepita poi nella legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37) proposta sotto il profilo che tali disposizioni, a differenza di quelle contenute nella legge statale 2 luglio 1949, n. 408, non condizionano il beneficio dell'esenzione dall'imposta di registro e trascrizione sugli atti di compravendita di aree edificabili, ad una determinata durata dei lavori. Un termine di contenimento dell'esecuzione dell'opera, che bene assolve alla funzione di sollecitazione ed incentivazione dell'attivita' edilizia, risulta puntualmente fissato nelle disposizioni regionali. Il legislatore regionale non ha quindi valicato i limiti della competenza legislativa attribuitagli con l'art. 36 dello Statuto avendo dettato una disciplina normativa che non contrasta con i principi posti dalle leggi dello Stato nella stessa materia. Nessun rilievo ha poi la pretesa violazione dell'art. 117 Cost., trattandosi di norma che riguarda le Regioni di diritto comune e quindi non applicabile alla Sicilia che e' Regione a statuto speciale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 36 dello Statuto speciale della Regione siciliana e 117 della costituzione, la questione proposta con l'ordinanza 6 maggio 1966 del Tribunale di Palermo sulla legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2 e 1 e 12 della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11 - poi recepita dalla legge 18 ottobre 1954, n. 37 - concernenti sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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