Corte costituzionale
Sentenza n. 152/1967
Corte cost., sent. 15 dicembre 1967, n. 152
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 152/1967
- Data di deposito
- 15 dicembre 1967
- Data di decisione
- 12 dicembre 1967
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:152
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957
Parametri
Massime
Massima n. 4783
Il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, prescrivendo che i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro, derivante da stato di gravidanza e di puerperio, sono computati utili agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa, ove l'interessato possa far valere almeno un anno di contribuzione nell'assicurazione, nel quinquennio antecedente ciascun periodo di interruzione pone una condizione nuova e piu' gravosa di quella stabilita nell'art. 56, lett. a, n. 3 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155, per il quale si richiede soltanto che l'assicurazione sia stata iniziata prima della interruzione del lavoro. E poiche' il suddetto decreto presidenziale e' stato emesso in base ad espressa delega dell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per cui il Governo era autorizzato ad emanare norme transitorie di attuazione e di coordinamento, l'eccesso di delega e' evidente, in quanto alla disposizione impugnata, avendo essa stabilito un nuovo principio, non puo' riconoscersi la natura propria dell'una o dell'altra delle menzionate norme.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (che detta norma di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) in relazione agli artt. 56, lett. a, n. 3 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento all'art. 76 della costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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