Corte costituzionale
Sentenza n. 151/1967
Corte cost., sent. 15 dicembre 1967, n. 151
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 151/1967
- Data di deposito
- 15 dicembre 1967
- Data di decisione
- 12 dicembre 1967
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Branca
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:151
Norme oggetto del giudizio
- art. 376, codice di procedura penale 1930
- art. 395, comma 4, codice di procedura penale 1930
- art. 398, comma 4, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 4779
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 376 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato ai fini del proscioglimento con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non e' stato commesso dall'imputato, in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost.
Massima n. 4780
Il legislatore ha riconosciuto, in certi casi, che il proscioglimento piu' ferire la dignita' del cittadino allo stesso modo d'una pronunzia di rinvio a giudizio, stabilendo che esso sia preceduto da interrogatorio o contestazione del fatto, cosicche' l'imputato sia messo in condizione di difendersi allo scopo di evitare questo tipo di sentenza (art. 376 cod. proc. pen. e art. 398 cod. proc. pen.); per analoghi motivi ha sancito l'impugnabilita' negli stessi e in altri casi (art. 387 cod. proc. pen.). Alcune fattispecie erano gia' incluse nel codice al tempo della sua pubblicazione (come l'assoluzione per insufficienza di prove); altre sono state aggiunte con la riforma del 1955 per ragioni politiche sociali, fra cui dominava l'esigenza di garantire il diritto di difesa. Tuttavia il legislatore non ha considerato che la sentenza di proscioglimento in altre ipotesi puo' contenere o comportare una misura di sicurezza limitatrice della liberta' personale (proscioglimento per infermita' di mente); in alcune, neanche esse richiamate nell'art. 376 cod. proc. pen., puo' avere addirittura effetti infamanti, quanto e piu' dello stesso rinvio a giudizio (proscioglimento per intossicazione cronica da alcool o da stupefacenti); in tutte - tranne i casi di pronuncie emesse perche' il fatto un sussiste o non e' stato commesso dal pervenuto - attribuisce all'imputato un fatto, o non esclude l'attribuzione di un fatto, che puo' non costituire reato, ma tuttavia essere giudicato sfavorevolmente dall'opinione pubblica, o comunque dalla coscienza sociale. Le sentenze di proscioglimento per loro natura sono atte a cagionare un male almeno temporaneamente irrimediabile perche', a differenza del rinvio, esse chiudono il giudizio e percio' non consentono una seconda fase nella quale, entro lo stesso grado di giudizio, si possa porre immediato riparo a quel male. La garanzia per una adeguata difesa anche tecnica nella fase che si chiude con la sentenza istruttoria, e' costituita essenzialmente dalla contestazione dell'accusa e dall'interrogatorio dell'imputato. E una norma che escluda l'obbligatorieta' dell'uno e dell'altra non puo' non essere dichiarata costituzionalmente illegittima.
Massima n. 4781
A seguito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 376 cod. proc. pen., in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 395, ultimo comma, cod. proc. pen., nei limiti in cui non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato ai fini del proscioglimento con formula diversa da quella che il fatto non sussista o che non e' stato commesso dall'imputato.
Massima n. 4782
A seguito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 376 cod. proc. pen., in applicazione dell'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 398, ultimo comma, cod. proc. pen., nei limiti in cui non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato ai fini del proscioglimento con formula diversa da quella che il fatto non sussista o che non e' stato commesso dall'imputato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 376 del Giudice di procedura penale nella parte in cui non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato ai fini del proscioglimento con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non sia stato commesso dall'imputato;
dichiara inoltre, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale degli artt. 395, ultimo comma, e 398, ultimo comma, del Codice di procedura penale nei limiti in cui non prevedono la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato ai fini del proscioglimento con formula diversa da quella che il fatto non sussista o non è stato commesso dall'imputato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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